La corte di merito aveva negato il risarcimento del danno catastrofale per mancata produzione della cartella clinica da parte del difensore
Con l’ordinanza n. 36634/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso dei congiunti di una donna deceduta in un sinistro stradale che si erano visti rideterminare in diminuzione dalla Corte territoriale la somma liquidata dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’inadempimento del mandato professionale dell’avvocato nella causa avente ad oggetto il conseguimento del risarcimento dei danni subiti per la perdita della loro cara. Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti denunciavano “violazione e comunque falsa applicazione” degli artt. 2043, 2059 c.c., 2, 29 e 30 Cost., in riferimento all’art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. dolendosi che la corte di merito avesse contraddittoriamente negato il risarcimento del danno catastrofale per mancata produzione della cartella clinica da parte del difensore, il che “diventa un’aggravante della sua responsabilità, poiché il documento esiste, e al momento della proposizione della causa civile” non poteva che essere nelle sue mani. Deducevano, inoltre, “omesso esame” di un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. lamentando che la corte di merito non avesse valutato la prodotta cartella clinica.
Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso inammissibile.
la Cassazione ha messo in rilievo che “non risulta invero censurata la ratio decidendi dell’impugnata sentenza relativa alla tardività della produzione della cartella clinica che avrebbe dovuto evidenziare l’esistenza fra l’evento e il decesso, di uno stato della de cuius di coscienza dell’approssimarsi dell’esito finale, avvenuta soltanto in grado appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c., la doglianza sostanziandosi nella censura mossa alla pretesa affermazione che la mancanza di produzione della cartella nel giudizio in cui il patrocinio venne prestato non avrebbe integrato inadempimento al rapporto di prestazione d’opera, dall’impugnata sentenza invero non recata”.
La redazione giuridica
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