La Corte di Cassazione fa il punto in merito al gratuito patrocinio e ai compensi dell’avvocato, precisando a chi spetta la decisione di determinarlo

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 49139/2018, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di gratuito patrocinio.

Secondo gli Ermellini, infatti, per l’attività svolta in procedimenti de libertate la competenza a liquidare i compensi non è del Tribunale del riesame.

Per la Corte di cassazione, in caso di gratuito patrocinio, il compenso dell’avvocato va determinato dal giudice del merito anche con riferimento all’incidente cautelare davanti al tribunale del riesame.

Questo dopo che un primo orientamento aveva ritenuto che fosse il giudice del riesame a dover provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio per l’attività svolta in procedimenti de libertate.

Invece, i successivi orientamenti giurisprudenziali sono stati tutti nel senso di ritenere che il giudice che decide gli incidenti in materia cautelare non è giudice procedente competente a provvedere alla liquidazione dei predetti compensi.

Decisione, che spetta, quindi, al giudice del merito.

Questo orientamento non è variato. L’unica disciplina normativa sopravvenuta con la quale non si era confrontato prima d’ora era quella rappresentata dal comma 3-bis dell’articolo 83 del d.p.r. numero 115/2002, aggiunto dalla legge numero 208/2015.

Tuttavia, anche questo caso per la Cassazione non è tale da attribuire la competenza a liquidare i compensi per l’attività nei procedimenti de libertate al giudice del riesame.

Infatti, scrivono i giudici, si tratta di una “norma volta, non a introdurre una innovativa regola di competenza rispetto a quella emergente dal testo normativo e dai ripercorsi consolidati principi di diritto, ma a specificare … la «tempistica» della liquidazione, che, in funzione di contenimento dei tempi di definizione del sub-procedimento di liquidazione, è demandata all’autorità giudiziaria che ha proceduto (al giudizio) e che vi provvederà con la «la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»”.

 

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