La Corte di Cassazione fornisce dei chiarimenti importanti in merito alla RAC, precisando che essa dimostra fino a prova contraria che l’avviso è pervenuto nella pec del destinatario
Recentemente, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi della RAC (ricevuta di avvenuta consegna) con l’ordinanza numero 27250/2018.
Ebbene, secondo gli Ermellini, la RAC, in riferimento alle comunicazioni tramite posta elettronica certificata, assume un ruolo di primo piano.
Infatti, questo documento può dimostrare – fino a prova contraria – che il messaggio informatico spedito è giunto effettivamente nella casella elettronica pec del destinatario.
Un principio, questo, molto importante nell’ambito del processo civile. Infatti, questa precisazione riguardante la RAC chiarisce bene quando possa dirsi perfezionata la comunicazione via posta elettronica certificata eseguita dalla cancelleria.
Essa si riterrà perfezionata nel momento in cui la stessa è corredata dall’attestazione di ricezione del procuratore.
La vicenda
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha stabilito con l’ordinanza in oggetto che la certificazione in questione difettava.
Pertanto, l’unico elemento certo era rappresentato dall’attestazione da parte della Segreteria del Consiglio di Stato della mancata ricezione della comunicazione via p.e.c. dell’avviso della pubblicazione della sentenza.
Sentenza con la quale era stato definito il giudizio presupposto.
Alla luce di tali circostanze, e dato il principio ribadito nella propria pronuncia, la Corte di Cassazione ha accolto le pretese del ricorrente.
Pertanto, è stato cassato con rinvio il decreto con il quale la Corte d’appello di Roma aveva statuito l’inammissibilità del suo ricorso ex artt. 2 e 3 della legge Pinto poiché tardivo.
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