La manifestazione di volontà contraria al prelievo configura un reato e non solleva l’imputato dal dover rispondere della guida in stato di ebbrezza
A seguito di un incidente stradale un uomo veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera ma rifiutava di sottoporsi ai prelievi finalizzati a stabilire la presenza di alcol nel sangue o la l’alterazione determinata da sostanze stupefacenti. Condannato dalla Corte d’appello di Bologna per i reati previsti dagli 186 e 187 del Codice della strada, l’automobilista faceva ricorso in Cassazione. Secondo l’imputato il rifiuto a sottoporsi sarebbe stato del tutto irrilevante dal momento che la struttura sanitaria presso cui era ricoverato poteva procedere direttamente a effettuare i prelievi su richiesta dell’Autorità Giudiziaria senza alcuna necessità del suo consenso.
La Suprema Corte, tuttavia, con sentenza n. 4236/2017, ha respinto l’impugnazione della sentenza di secondo grado ritenendo il ricorso infondato. I Giudici del Palazzaccio, infatti, hanno evidenziato che i risultati dei prelievi effettuati all’interno di una struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria sono effettivamente utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, dal momento che si tratta di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e che ai fini della loro utilizzabilità processuale è irrilevante il consenso dell’interessato. Tuttavia la Cassazione ha anche evidenziato che il prelievo non è effettuabile laddove il paziente rifiuti espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario.
Proprio in merito a questa ipotesi (come previsto dall’art.186, del codice della strada) sussiste il reato di rifiuto, che si configura nel caso in cui il conducente si sottragga volontariamente agli accertamenti etilometrici ossia “a quelli legittimamente eseguiti in esecuzione di protocolli sanitari presso la struttura ove il conducente é stato ricoverato a seguito di incidente stradale.” Quindi pur non sussistendo la possibilità di limitare la libertà personale dell’individuo e dovendone rispettare la libertà di rifiutare cure mediche, la manifestazione di volontà contraria al prelievo configura un reato e non solleva l’imputato dal dover rispondere della guida in stato di ebbrezza.
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