Sospensione sì, ma niente revoca della patente di guida per il conducente imputato del reato di guida in stato di ebbrezza. La Cassazione ha confermato l’assenza della recidiva nel biennio, presupposto necessario per l’applicazione della misura accessoria

La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la condanna dell’imputato alla pena di quattro mesi di arresto e mille euro di ammenda, in relazione al reato di guida sotto l’influenza di alcol (di cui all’art. 186, comma 2, c.d.s.), nonché alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all’art. 337 c.p.

Il ricorso per Cassazione

Con ricorso formulato per il tramite del proprio difensore di fiducia, l’imputato lamentava, tra gli altri motivi, la violazione di legge per la ritenuta ricorrenza della recidiva nel biennio, motivata con riferimento ad una condanna definitiva, intervenuta a suo carico nel 2002 in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 7, D.L.gs. n. 285/1992 cioè al rifiuto di sottoporsi all’alcoltest , che a detta del ricorrente non integrava il medesimo reato di quello per il quale era stato infine, condannato. Di qui, la ritenuta nullità della disposta misura di revoca della patente di guida, perché applicata fuori dai casi consentiti.

Sulla vicenda si è pronunciata la Sesta Sezione della Cassazione (sentenza n. 27713/2019) che ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la decisione impugnata.

Invero, l’accertamento del tasso alcolemico, corrispondente a 1,88 g/l in prima misurazione e 1,6 g/l in occasione della seconda misurazione, era stato correttamente ricondotto alla violazione dell’art. 186, comma 2, lett c), del D.Lgs. n. 285/1992 che, nella sua attuale formulazione prevede, in esito all’accertamento del reato, in ogni caso, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la revoca della patente di guida.

Il ricorrente, aveva in passato, riportato una sentenza di applicazione della pena divenuta irrevocabile, con la quale era stato dichiarato estinto, in esito allo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

La Sesta Sezione ha tuttavia, ritenuto non potersi ritenere integrata la condizione della recidiva nel medesimo reato, presupposto della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

La decisione

«La collocazione di tale speciale recidiva nell’art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s. – si legge in sentenza –  non può che significare che la recidiva nel biennio debba riferirsi al medesimo reato», mentre nel caso di specie, oggetto della condanna di cui al decreto penale richiamato era la contravvenzione di cui al comma 7 dello stesso art. 186 che punisce il rifiuto di chi guida, presumibilmente in stato di ebbrezza, a sottoporsi al test alcolemico.

In tale senso, “ non essendo più la recidiva oggetto della previsione generale di cui all’art. 99 c.p., ove è limitata ai delitti non colposi, deve attribuirsi rilievo decisivo, ai fini della individuazione degli elementi costitutivi della circostanza aggravante, alla collocazione sistematica ed al dato testuale nelle ipotesi nelle quali, come nella fattispecie in esame, essa sia oggetto di una specifica previsione, in ossequio al principio della tassatività delle disposizioni recanti un deteriore trattamento sanzionatorio dell’imputato, anche se la misura in esame non ha natura sostanzialmente penale, ma è espressamente qualificata nell’art. 222 D.L.gs. n. 285 del 1992 come sanzione amministrativa accessoria”.

Da tanto è conseguito l’annullamento della sentenza con conseguente rinvio del procedimento al giudice dell’appello che dovrà stabilire la durata della sospensione della patente di guida prevista dal citato art. 186, comma 2, lett. c).

La redazione giuridica

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