I principi degli artt. 40 e 41 c.p. in materia di responsabilità civile

0
artt-40-e-41-cp-assegno-banca

In materia di responsabilità civile non possono essere disattesi i principi degli artt. 40 e 41 c.p. (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 23 settembre 2024, n. 25406).

La vicenda

L’assicurazione chiama a giudizio la Banca per chiederne la condanna al risarcimento del danno pari a 2.200 euro derivante dall’illegittima negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile emesso a favore di S.V. ed incassato da P.F. previa contraffazione del titolo.

Il Giudice di Pace rigetta la domanda. Viceversa, il Tribunale di Parma ha ritenuto che la Banca non aveva fornito la prova della non imputabilità dell’inadempimento per avere operato con la diligenza esigibile da un debitore professionale, in ragione delle evidenti tracce di contraffazione del titolo quanto al nome del beneficiario.

La vicenda approda in Cassazione e la Banca sostiene l’omessa considerazione del comportamento incauto dell’assicurazione che aveva spedito l’assegno attraverso la posta ordinaria. Sostiene, inoltre, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione che la spedizione dell’assegno mediante plico assicurato, o quantomeno raccomandato, anziché tramite corrispondenza ordinaria rappresenta una cautela suggerita da elementari regole di prudenza e di diligenza, invocando Sezioni Unite sent. n. 9769/2020.

Quest’ultima censura viene accolta.

Preliminarmente il Collegio passa al vaglio la portata dell’art. 1227 c.c. ed evidenzia che la questione del concorso di colpa del danneggiato, proposta in primo grado è rimasta assorbita dal rigetto della domanda dell’attore, ma in appello la parte appellante l’ha riproposta in atti tanto che la stessa è stata oggetto del contraddittorio anche negli scritti conclusionali.

Concorso di colpa del danneggiato

Ciò è decisivo in ragione del consolidato orientamento inerente la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato ove questi abbia spedito per posta ordinaria un plico contenente un assegno di traenza non trasferibile che sia stato, intercettato, trafugato, e incassato in modo abusivo per effetto di una colposa negoziazione dell’istituto di credito cui è stato presentato.

In particolare le SS.UU. hanno esplicitamente richiamato l’orientamento che escludeva in detti casi la stessa configurabilità del nesso di causalità sulla base dell’argomentazione che la condotta del mittente – quand’anche qualificabile come colposa o imprudente – non assume alcuna rilevanza causale rispetto all’evento dannoso, verificandosi il medesimo esclusivamente in conseguenza del comportamento colposo posto in essere dall’istituto di credito negoziatore o emittente o trattario, in quanto valutabile alla stregua di un fatto sopravvenuto rispetto alla trasmissione del titolo per corrispondenza ordinaria, ed idoneo ad interrompere il nesso di causalità.

Gli artt. 40 e 41 c.p.

Ed hanno disatteso detto orientamento considerando che è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di Responsabilità civile, secondo cui tale materia è regolata dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in virtù dei quali:

  • un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).
  • All’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili (criterio della c.d. causalità adeguata).
  • In presenza di un evento dannoso riconducibile a più azioni od omissioni, il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 40 c.p., in virtù del quale deve riconoscersi a ciascuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di c.d. causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell’art. 41 c.p., in base al quale l’evento dannoso può essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta soltanto se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto.

Il comportamento del soggetto danneggiato

Ergo, il comportamento del soggetto danneggiato può essere tale da interrompere il nesso causale, oppure può concorrere alla determinazione dell’evento dannoso, così da determinare l’applicazione l’art. 1227 primo comma c.c.: sia che si tratti di comportamento sopravvenuto alla commissione del fatto illecito, sia che si tratti di comportamento coevo o anteriore, purché legato da nesso eziologico con l’evento dannoso, essendosi anche affermato che il fatto colposo cui fa riferimento l’art. 1227, primo comma, c.c. comprende qualsiasi condotta negligente o imprudente che abbia costituito causa concorrente dell’evento.

Ebbene, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possono spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato, poiché il pagamento al soggetto non legittimato – quand’anche frutto di una negligente negoziazione – non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell’assegno che costituisce il presupposto indispensabile della sua presentazione alla banca per l’incasso.

La condotta del mittente del plico, che ha adottato una metodica di spedizione inidonea, si traduce “nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso”.

Ne deriva che il Giudice di merito, errando, non ha tenuto in considerazione quanto sopra indicato essendosi limitato ad affermare “la Banca negoziatrice dell’assegno e odierna appellata non ha ottemperato all’onere di allegazione e prova del proprio esatto adempimento, ovvero dalla non imputabilità a sé dell’inadempimento”, senza tuttavia indagare il rilievo causale della spedizione per posta ordinaria del titolo.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui