I congiunti del paziente invocano la condanna della Casa di Cura Villa dei Pini Athena e dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro al ristoro integrale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario, patiti in conseguenza del decesso del loro prossimo congiunto, asseritamente ascritto a malpractice medica. L’adito Tribunale di Roma ha disatteso l’eccezione di incompetenza ratione loci sollevata dalla Casa di Cura e disposto il mutamento del rito. Il Giudice, in sintesi, ha valorizzato, quale criterio di radicamento della lite presso di sé – tanto per la domanda di responsabilità contrattuale per i danni iure successionis quanto per la domanda di responsabilità extracontrattuale per i danni iure proprio –, il luogo di verificazione del fatto illecito (forum commissi delicti), cioè del decesso del paziente.
Avverso detto provvedimento propone regolamento di competenza la Casa di Cura, ma la Suprema Corte lo dichiara inammissibile (Cassazione civile, sez. III, 19/09/2024, n.25181).
Il regolamento di competenza
Il regolamento di competenza invocato riguarda la domanda avanzata nelle forme del procedimento sommario di cui agli artt. 702-bis e seguenti del codice di rito, il Giudice territoriale ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale e “viste le articolate e complesse difese” disposto il mutamento del rito in quello ordinario, fissando l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., cui ha rinviato la trattazione della causa.
Ebbene, in tema di provvedimento emesso all’esito di udienza di comparizione di procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis cpc, soltanto l’ordinanza declinatoria della competenza è impugnabile con il regolamento di competenza, mentre tale rimedio non è esperibile nel caso in cui il Giudice adito consideri la questione di competenza (qui sollevata da parte convenuta) inidonea a definire il giudizio perché infondata.
La struttura del procedimento sommario esclude che il Giudice abbia l’alternativa della pronuncia di una decisione non definitiva affermativa della competenza che gli imponga di decidere con il provvedimento definitivo.
Il criterio di radicamento della lite
Nel procedimento in parola, difatti, non trova applicazione il disposto dell’art. 187 terzo comma cpc, che consente al Giudice di decidere sulla questione di competenza, previo invito a precisare le conclusioni, oppure di disporre, con o senza una valutazione meramente delibatoria, che essa sia decisa unitamente al merito. La questione di competenza, ove ritenuta infondata, sarà decisa soltanto con il provvedimento definitivo, cioè a dire, se il Giudice ritenga di mantenere il procedimento nell’àmbito in cui è sorto, con l’ordinanza di cui all’art. 702-ter, quinto comma, cpc, impugnabile con regolamento facoltativo di competenza, oppure con l’appello (se contestata l’affermata competenza in uno al merito).
Qualora invece, il Giudice ritenga vi siano le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell’art. 702-ter, terzo comma, cpc, dispone la prosecuzione della lite secondo quel rito senza nulla dire sull’eccezione di incompetenza, la relativa ordinanza assume il valore di decisione affermativa della competenza.
Considerati tali principi, l’ordinanza di cui si discute non può considerarsi impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 cpc, in quanto la valutazione di infondatezza della questione di competenza, non essendo stata preceduta – secondo il rito ordinario di trattazione della causa – dall’invito a precisare le conclusioni, è priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente.
Avv. Emanuela Foligno