Cinque persone, nate con malformazioni derivanti dall’assunzione di Talidomide da parte delle loro madri durante la gravidanza, intraprendono un’azione risarcitoria nei confronti dell’azienda tedesca produttrice del farmaco. La questione affrontata riguarda quale sia il Giudice competente e la Cassazione sancisce che la competenza territoriale è del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (Cass. civ., sez. III, ord., 19 settembre 2024, n. 25153).
La vicenda giudiziaria
Gli attori convenivano in giudizio la sede italiana dinnanzi al Tribunale di Milano, il quale, pronunciandosi sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, dichiarava la propria competenza sull’assunto per cui nel proprio circondario risultava avere sede la società tedesca. Sede da intendersi come secondaria, posto che l’intero capitale sociale risultava detenuto dalla sede tedesca.
La società tedesca produttrice del farmaco, contenente il principio attivo di Talidomide, propone Regolamento di competenza e impugna l’Ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la propria competenza territoriale.
La società tedesca critica in Cassazione l’assunto per cui la sede italiana non è la sede secondaria e l’erronea convinzione del Tribunale di Milano di essere Giudice territorialmente competente.
Il ricorso in Cassazione
La società riferisce che gli attori, asserendo di aver riportato danni a seguito dell’assunzione – da parte delle rispettive madri, mentre erano in stato di gravidanza (in epoca compresa tra il 1958 e il 1964) – di un non meglio precisato farmaco contenente il principio attivo talidomide, asseritamente sintetizzato da essa ricorrente, convenivano in giudizio la S.r.l., quale pretesa “sede italiana” di essa. Il Tribunale di Milano, pronunciandosi sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla predetta società, dichiarava la propria competenza, sul presupposto che nel proprio circondario risultava esserci la sede della società tedesca, posto che l’intero capitale sociale della prima risultava detenuto dall’odierna ricorrente.
Il Regolamento viene accolto.
Con riferimento all’ipotesi in cui “non sia possibile individuare il foro generale della persona giuridica in Italia, secondo i criteri stabiliti dall‘art. 19 cpc, trattandosi di causa promossa contro società con sede all’estero e priva in Italia di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio”, trova applicazione analogica quanto disposto dall’art. 18 secondo comma cpc, in tema di Foro generale delle persone fisiche, con conseguente competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede l’attore” (Cass. Sez. 1, sent. 4 luglio 1985, n. 4018, Rv. 441540-01).
Il Regolamento CE
Tuttavia, osserva la Cassazione, con l’avvento del Regolamento CE n. 1215 del 2012, è stata dettata una disciplina che non si limita ad individuare l’ordinamento munito di giurisdizione, ma identifica anche il giudice che, all’interno di esso, ha la competenza per la decisione della causa, pertanto, in materia di illeciti civili dolosi o colposi”, la competenza va individuata in favore della “autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.
Conseguentemente, la Cassazione individua i Tribunali competenti in quelli nei cui circondari rientrano i luoghi di nascita di ciascuno degli attori, così come indicato dagli stessi nell’atto di citazione (ovvero: Sondrio, Torino, Genova e Udine), atteso che il luogo in cui si è “concretizzato il danno” a loro carico (Cass. Sez. Un., ord. 9 febbraio 2021, n. 3125) non può che essere quello della loro nascita, evento che ha determinato la venuta ad esistenza della pretesa risarcitoria da essi azionata, concernendo essa un danno da “vita malformata”.
Avv. Emanuela Foligno