È contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità amministrativa la delibera comunale che nega ai clienti di un hotel, nel centro storico, di sostare in zona ztl per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico dei bagagli

La vicenda

La vicenda trae origine dal ricorso presentato dinanzi al TAR, Sezione autonoma di Bolzano, da una catena alberghiera, che in qualità di titolare di un hotel sito nel centro della città di Merano, aveva proposto contro la delibera della Giunta comunale, che aveva modificato la regolamentazione dell’area pedonale proprio lungo la strada ove si trovava la predetta struttura e aveva introdotto “il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 10.00 alle ore 6.00 eccetto per i velocipedi”.

La stessa delibera conteneva anche l’abrogazione della precedente autorizzazione di transito e di carico/scarico, con una durata massima di 15 minuti, rilasciata all’Hotel, con validità fino al 10 novembre 2019.

In primo grado il ricorso era stato respinto, cosicché la vicenda è finita dinanzi al Consiglio di Stato che ha accolto il motivo di impugnazione della struttura, per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Il principio di ragionevolezza postula la coerenza tra valutazione compiuta e decisione presa e la coerenza tra decisioni comparabili.

Per il principio di proporzionalità, invece, gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenta una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l’amministrazione deve realizzare, sicché la proporzionalità comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato, rispetto all’obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva e della necessità delle misure che si possono prendere.

Invero, il ricorrente, prima della contestata delibera comunale era già titolare di autorizzazione che prevedeva espressamente la possibilità per i clienti muniti di prenotazione dell’Hotel di accedere e sostare all’interno di tale zona, per un tempo massimo di 15 minuti, per le operazioni di carico e scarico dei bagagli con esposizione del contrassegno identificativo dell’albergo rilasciato dalla polizia municipale.

Al contrario, il provvedimento impugnato, introduceva, misure diverse e più restrittive, non consentendo più neppure la mera sosta temporanea per il carico e scarico dei bagagli, senza adeguata motivazione.

La decisione del Consiglio di Stato

«Era indubitabile – ha affermato il Consiglio di Stato – la portata gravemente pregiudizievole, per l’esercizio ricettivo gestito dalla ricorrente, della limitazione dell’accesso motorizzato dei clienti alla fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 10.00, rientrando nelle nozioni di comune esperienza che gli arrivi e le partenze dei clienti di un albergo non possono essere concentrate, sotto un profilo logistico-organizzativo, a una siffatta unica e rigida fascia oraria (mentre una tale limitazione può essere ritenuta adeguata e congrua per gli esercizi commerciali – quali, ad es., i vari tipi di negozi -, diversi dagli esercizi alberghieri)».

Nè in sede procedimentale l’ente locale convenuto aveva allegato e provato in maniera puntuale, concreta e specifica, le particolari ragioni di sicurezza a fondamento del provvedimento adottato.

Per tali motivi il ricorso è stato accolto e disposto l’annullamento della delibera comunale.

La redazione giuridica

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