In caso di incidente stradale sussiste la corresponsabilità tra i due conducenti solo ove non è possibile individuare la graduazione delle colpe

A seguito di un incidente tra un ciclomotore e un autocarro, la Corte d’appello li aveva dichiarati entrambi responsabili al 50%, il primo per non aver tenuto la destra e per non aver moderato la velocità, in particolare in prossimità della curva; il secondo, invece, per non aver, a sua volta, moderato la velocità, e per aver, in corrispondenza della curva, parzialmente invaso la corsia avversaria.

Il motociclista propose allora, ricorso per Cassazione lamentando l’errata applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, nonché degli artt. 40 e 41 c.p. e art. 143 C.d.S.

In altre parole, a detta del ricorrente la sentenza impugnata era viziata in quanto non aveva tenuto conto del fatto che la presunzione di corresponsabilità tra gli autori di uno scontro tra veicoli, dettata dall’art. 2054 c.c., comma 2 ha carattere residuale e si applica soltanto ove non sia possibile individuare in concreto, sulla base della ricostruzione della dinamica dei fatti, la graduazione delle colpe. Ebbene, nel caso di specie, la corte non aveva tenuto conto del fatto che l’invasione della opposta corsia di marcia costituisce sempre condotta vietata.

Ma il ricorso non è stato accolto.

Per i giudici della Suprema Corte la sentenza impugnata era coerente e soprattutto conforme al recente insegnamento giurisprudenziale, secondo cui : “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.” ((v. Cass. n. 21130 del 2013).

Il ricorso è stato, perciò, respinto e confermata definitivamente la decisione impugnata.

La redazione giuridica

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