Il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda

La vicenda

Una S.r.l. aveva proposto opposizione al precetto con il quale il creditore le aveva intimato il pagamento di 1.059.559,13 euro, in forza della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Tra gli altri motivi la ricorrente aveva evidenziato che il precetto era quasi identico a quello precedente, per il quale era stata già proposta opposizione, in quanto differiva solo in relazione al conteggio degli interessi. Di qui, la richiesta di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo per violazione del diritto di difesa.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale la pendenza del procedimento esecutivo non preclude nè rende inutile la reiterazione dell’atto processuale che vi da inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l’esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (Cass. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164).

Il principio di diritto

Il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può quindi procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In buona sostanza, il creditore è libero, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l’importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l’esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti. La non spettanza dell’intero credito azionato con il precetto non comporta mai un vizio di quest’ultimo e tanto meno nella sua interezza, ma soltanto la rideterminazione del quantum per il quale sono stati legittimi l’avvio e la prosecuzione del processo esecutivo (Cass. 26 luglio 2012, n. 13205; Cass. 3 maggio 2011, n. 9698; Cass. 17 novembre 2009, n. 24215; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 18 febbraio 2008, n. 4022; Cass. 20 maggio 2003, n. 7886). Risulta, quindi, che non vi sia alcuna illegittimità nella rinnovazione del precetto motivato soltanto dal nuovo calcolo degli interessi.

Per queste ragioni l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, ai sensi dell’art. 615 comma primo c.p.c. azionato con il precetto impugnato dall’opponente è stata rigettata (Tribunale di Roma, Quarta Sezione, 6/5/2020).

Avv. Sabrina Caporale

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