Con l’avvento del “danno non patrimoniale” come sancito dalle Sentenze di Cassazione delle Sezioni Unite del 2008 e sostanzialmente confermato dalla recente Sentenza n. 235/2014 della Corte Costituzionale, si è venuta ad affermare la necessità di ricomprendere in un’unica voce tutte le componenti del danno alla persona di interesse non patrimoniale, nel rispetto dei principi di unitarietà e di integralità dello stesso. La Giurisprudenza ha autonomamente affrontato ed approfondito numerosi aspetti di tale nuovo concetto di danno unitario alla persona, connessi a varie ipotesi di lesione di diritti costituzionalmente tutelati (che in gran parte esulano dalle specifiche competenze tecniche medico legali), affrontando, tuttavia – in tema di “lesioni del diritto alla salute” – interpretazioni Giuridiche su componenti del danno che, negli ultimi anni, sono divenute di esclusiva pertinenza scientifica medico legale, proprio in relazione alla sopravvenuta necessità di fornire parametri tecnici dettagliati e motivati ai fini di una integrale determinazione del danno biologico quale presupposto base del danno non patrimoniale.

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