Un incrocio, due veicoli e una manovra errata: i giudici hanno ritenuto che il diritto di precedenza del veicolo antagonista non esonerava la conducente dall’obbligo di adeguare la propria condotta di guida alle situazioni di pericolo che si prospettano in prossimità di un crocevia. (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 1 dicembre 2025, n. 38780).
La vicenda giudiziaria
Tribunale e Corte di appello di Roma hanno condannato l’automobilista alla pena di anni due di reclusione.
L’imputato, dinanzi la Cassazione, lamenta che la Corte di Roma avrebbe accolto incondizionatamente la ricostruzione del sinistro effettuata dal primo grado sulla scorta della perizia disposta senza tenere conto delle criticità del CTP che ha individuato nella eccessiva velocità del veicolo antagonista, quantificata in 80 km/h, la sola causa dell’evento; che, peraltro, anche il perito ha rilevato come, qualora l’autovettura antagonista avesse tenuto una velocità più moderata, gli esiti del sinistro sarebbero stati di altra natura e non si sarebbe addivenuti all’esito infausto.
Deduce che il diritto di precedenza del veicolo antagonista non esonerava la conducente dall’obbligo di adeguare la propria condotta di guida alle situazioni di pericolo che si prospettano in prossimità di un crocevia, specie se si tiene conto che la conducente avrebbe dovuto percepire la presenza del pedone; che, infatti, il diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo sempre essere subordinato al principio del neminem laedere.
Rileva, inoltre, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha determinato un trattamento sanzionatorio eccessivo; che i Giudici di merito non hanno considerato l’intervenuto risarcimento del danno da parte della assicurazione ed il corretto comportamento processuale tenuto.
Le motivazioni della Cassazione
Il ricorso è inammissibile. Riguardo la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, si osserva che nel giudizio di appello costituisce un istituto eccezionale, fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, con la conseguenza che il potere del Giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Nel caso in analisi, la Corte di Roma ha respinto l’istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale finalizzata a disporre una seconda perizia rendendo una motivazione congrua, fondata sugli elementi già a sua disposizione. Difatti, ha rilevato che il quadro probatorio disponibile – costituito dagli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, dai rilievi eseguiti, dalle testimonianze e dalle risultanze degli elaborati tecnici – consentisse la puntuale ricostruzione del sinistro senza necessità di integrazione. Orbene questi accertamenti si sottraggono al sindacato di legittimità.
Sulla dinamica del sinistro, trattandosi di doppia conforme, entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato come le osservazioni del CTP non intaccano la ricostruzione del sinistro effettuata dal Perito e condivisa dal CT del Pubblico Ministero. Quanto al nesso di causalità, si osserva che correttamente è stato svolto il giudizio controfattuale, eliminando mentalmente la condotta dell’odierno ricorrente, invece che quella tenuta della conducente del veicolo antagonista. Invero, il nesso di causalità si ricostruisce dopo aver individuato la regola cautelare violata (nel caso di specie, quella dell’obbligo di dare la precedenza), per cui nel processo mentale quella che va eliminata è la condotta posta in violazione della regola cautelare, non le altre.
Il diritto di precedenza
Non coglie nel segno il richiamo al principio di affidamento, in quanto non imprevedibile da parte del veicolo antagonista la violazione della regola cautelare che imponeva al ricorrente di dare la precedenza all’Incrocio. Ed invero, la ricerca di un punto di equilibrio tra il principio di affidamento (che esonera da colpa) e la prevedibilità dell’altrui comportamento irregolare (che, invece, attribuisce un concorso di colpa) presuppone che la condotta sia stata effettivamente concausa dell’evento ai sensi dell’art. 41 cod. pen., per cui deve svilupparsi tenendo conto dell’eventuale differenza delle posizioni di garanzia, dei ruoli svolti e degli obblighi cautelari imposti.
Questo significa che laddove i due conducenti siano nel medesimo contesto di rischio, come il caso di specie, è necessaria la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta del conducente del veicolo antagonista, che si assume come colposa perché era ragionevolmente prevedibile l’altrui condotta irregolare, sia stata concausa certa dell’evento.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Avv. Emanuela Foligno





