Rideterminazione assegno divorzile, il contributo alla vita familiare giustifica l’aumento

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La rideterminazione dell’assegno divorzile può essere giustificata dal contributo della ex moglie alla conduzione della vita familiare e alla cura dei figli. Anche in presenza di una temporanea diminuzione dei redditi del marito, la valutazione delle rispettive condizioni economiche e del divario patrimoniale può portare all’aumento dell’assegno, come confermato dalla Corte di appello (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 27 novembre 2025, n. 31087).

I fatti

Il Tribunale rigetta la domanda di rideterminazione dell’assegno divorzile in favore della ex moglie, invece la Corte di appello lo ridetermina in euro 800,00/mensili.

La Corte di appello rileva che sull’an del diritto della donna all’assegno di mantenimento si è formato il giudicato. In punto quantificazione rileva che la ex moglie, durante la lunga convivenza matrimoniale si era dedicata al lavoro domestico e alla crescita ed accudimento del figlio, il che aveva comportato un significativo risparmio di spese al nucleo familiare. Quanto al contributo fornito dalla donna – se non nei termini del risparmio di spesa derivante dall’apporto alla vita domestica e di cura dei figli- ella non aveva però contribuito in via diretta alla formazione del patrimonio immobiliare e mobiliare familiare.

Tuttavia, secondo il secondo grado, il Tribunale non aveva adeguatamente preso in considerazione (avendolo valutato ai fini dell’an della contribuzione) l’entità del significativo contributo fornito dalla richiedente l’assegno alla conduzione della vita familiare e non aveva tenuto sufficientemente conto delle rispettive condizioni economico-reddituali e della misura concreta del divario esistente tra le parti, considerato che i redditi documentati dell’ex marito, per gli anni 2021-2022, diminuiti rispetto al momento della separazione a causa della crisi economica dovuta alla diffusione del Covid 19, si sarebbero nuovamente attestati ben oltre i 2.200,00 euro mensili dichiarati per il 2021.
Inoltre, l’uomo abitava la casa di proprietà e non era più onerato del mantenimento del figlio, mentre dal suo canto, la ex moglie pagava un canone di locazione di 500,00 euro mensili e traeva dall’attività di sarta un reddito mensile di circa 100,00 Euro ed aveva recentemente venduto la sua quota di ½ della proprietà di un appartamento in Narni al fratello, al prezzo di euro 47.000,00.

L’ex marito lamenta in Cassazione la rideterminazione dell’assegno di mantenimento

L’ex marito chiede il vaglio della Corte di Cassazione criticando la rideterminazione dell’assegno di mantenimento e si lamenta del fatto che il Giudice di secondo grado avrebbe ritenuto in modo apodittico che dopo il periodo del Covid il reddito del ricorrente sarebbe aumentato senza che tale affermazione fosse supportata sul piano documentale. La documentazione prodotta attesta che per l’anno 2022, ovvero quando gli effetti negativi della pandemia sulla situazione economica generale erano in gran parte già scemati, una notevole diminuzione dell’entrata mensile rispetto all’anno precedente essendo passata da euro 2.200,00 ad euro 1.500,00 mensili.

Le critiche vengono integralmente respinte dalla S.C. Invero, la Corte di appello ha condotto una disamina completa delle condizioni delle parti, ed è giunta alla conclusione che sussistono tutti i presupposti per elevare l’entità dell’assegno in ragione del fatto che il Tribunale non aveva adeguatamente preso in considerazione l’entità del significativo contributo fornito dalla richiedente ai fini dell’assegno alla conduzione della vita familiare e non aveva tenuto sufficientemente conto delle rispettive condizioni economico-reddituali e della misura concreta del divario esistente tra le parti. Ha infatti osservato che quantunque il reddito del soggetto onerato avesse subito una diminuzione a causa dell’emergenza Covid era presumibile che al termine del periodo pandemico le entrate di cui fruiva l’appellante sarebbero verosimilmente aumentate rispetto a quelle dell’anno 2021 che si erano attestate intorno ad euro 2200,00 mensili.

In secondo grado è stato tenuto conto che l’uomo dispone di una abitazione per la quale non paga alcun canone, diversamente dall’ex coniuge che corrisponde un canone locativo e introita un modesto reddito di circa euro 100,00. È stata altresì vagliata la circostanza della vendita di quota parte dell’abitazione al fratello della donna.

La decisione del giudice di appello fondata sull’esame della situazione reddituale-patrimoniale delle parti

In sinesi, la Corte di appello ha valutato la situazione economica nell’anno 2021 ritenendo che la contrazione dei redditi dovuta alla pandemia, che quindi aveva avuto riflessi negativi , nell’anno preso in considerazione era un fenomeno temporaneo esprimendo una prognosi futura di un ulteriore incremento rispetto alle disponibilità considerate. Si tratta di un apprezzamento dei fatti che il ricorrente pretende di censurare assumendo che la pronuncia sull’assegno divorzile sarebbe stato il frutto di presunzioni erroneamente applicate in mancanza dei loro elementi costitutivi.

Il giudice d’appello, invero, ha espresso il proprio convincimento senza applicare alcuna argomentazione presuntiva- come intesa nell’elaborazione della citata giurisprudenza di legittimità- fondando la decisione in questione sull’esame della situazione reddituale-patrimoniale delle parti e sui presupposti dell’assegno divorzile a favore dell’appellante (nella sua componente compensativa).

La Cassazione ricorda che in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’”id quod plerumque accidit”, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del Giudice di merito.

È palese, allora, che le critiche dell’ex marito intendono inammissibilmente contrapporsi alla motivazione della Corte di appello attraverso una diversa prospettazione dei fatti di causa.

L’eventuale mutamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti potrebbe infatti giustificare una richiesta di revisione delle statuizioni di divorzio, ove effettivamente incidenti in modo significativo, ma la probabilità che detto mutamento si verifichi non consente di ritenere che la persona alla attualità disponga di mezzi adeguati al suo sostentamento.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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