Il furto in un box può essere qualificato come furto in abitazione?

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furto in un box

Il garage o box al servizio dell’abitazione risponde a tutte le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza di legittimità, come tipizzanti la privata dimora.

La vicenda

I due imputati erano stati accusati di essersi introdotti furtivamente nel box di pertinenza della persona offesa e di aver sottratto una bicicletta mountanbike, due recipienti di acciaio da cento litri, di cui uno contenente olio di oliva e un motociclo Vespa sprint.

In appello, il reato era stato qualificato come furto in abitazione. Ma secondo la difesa si trattava di una palese violazione di legge, dal momento che il box ove era avvenuto il furto – non poteva essere considerato, ai sensi dell’art. 624 bis cod. pen., pertinenza dell’abitazione trovandosi distante da essa e non rivestendo perciò, il carattere di privata dimora.

Al riguardo, erano state richiamate alcune pronounce della Cassazione che, in ipotesi come quelle in esame, aveva dichiarato di non potersi fare riferimento al concetto di pertinenza intesa in senso civilistico, ma piuttosto di dover esaminare il rapporto fra la persona ed il luogo in cui è svolta la vita privata.

Ma il ricorso non è stato accolto.

I giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n.24386/2019) hanno innanzitutto ricordato come la definizione di “privata dimora” sia di recente stata oggetto di una sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 31345 dei 23/03/2017 – dep. 22/06/2017, D’Amico) che, intervenendo sul contrasto sorto in ordine alla configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 624 bis cod pen. allorquando l’azione sia posta in essere in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali, ha ribadito, in via generale, la non sovrapponibilità fra la nozione di abitazione e la più ampia nozione di privata dimora.

Sulla base di queste premesse le Sezioni Unite hanno definito la nozione di privata dimora secondo taluni, indefettibili, elementi: a) l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luago, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Nel caso in esame, la corte d’appello aveva evidenziato come sia l’appartamento abitato dalla persona offesa, che il box fossero di proprietà della medesima persona e che quest’ultimo, seppure non contiguo era, tuttavia, assai prossimo all’abitazione. Aveva inoltre, dato atto che all’interno del box vi fossero conservati il mezzo di locomozione della proprietaria, utilizzato per gli spostamenti quotidiani, oltre ai generi alimentari da destinare alla vita quotidiana le cui attività si svolgevano nell’abitazione.

Secondo il giudice territoriale, dunque, tali circostanze integravano, da un lato, il requisito soggettivo e dall’altro, il requisito oggettivo del vincolo pertinenziale, con la conseguenza della corretta qualificazione giuridica del fatto nell’art. 624-bis cod. Pen.

Il furto in abitazione dopo le Sezioni Unite D’Amico

Più nello specifico, dopo le Sezioni Unite D’Amico, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione dell’inquadramento del furto in un box o garage affermando che “Integra il reato previsto dall’art. 624- bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora.” (Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018).

Tale impostazione è condivisa dagli Ermellini, anche con riferimento al caso in esame, affemando che “il locale di servizio all’immobile principale, costituisce luogo nel quale si estrinseca pur se in modo transitorio e contingente la vita privata. E ciò anche qualora, come nel caso di specie, il garage non sia fisicamente adiacente all’abitazione principale, ma si trovi nelle vicinanze della medesima, perché è la connotazione di pertinenza in senso sostanziale come complementarietà e strumentalità al bene principale, la nozione cui fa riferimento l’art. 624 bis cod. Pen. per assicurare la tutela rafforzata.

Ed invero, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio è necessaria sia la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, che quella del requisito oggettivo della contiguità, che, tuttavia, può essere anche solo di servizio, in modo che il bene accessorio arrechi un’utilità a quello principale, purché si tratti di un rapporto fra i beni”.

Invero, il garage o box al servizio dell’abitazione risponde a tutte le caratteristiche individuate dal Supremo Collegio come tipizzanti la privata dimora e ciò che viene posto al suo servizio. “Ed infatti esso viene utilizzato per lo svolgimento di attività della vita privata (in questo caso, sinanco il ricovero di generi aimentari), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; è a ciò adibito in modo non occasionale; non è accessibile da parte di terzi, senza il consenso del titolare”.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello aveva ritenuto di dare applicazione al disposto di cui all’art. 624 bis cod. pen.

Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato e confermata, in via definitiva, la sentenza di condanna.

La redazione giuridica

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