Non ha l’obbligo di iscrizione alla “gestione commercianti” il titolare di bad & breakfast, se mancano i requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività

La vicenda

La Corte d’appello di Genova aveva rigettato l’appello dell’INPS confermando la statuizione di primo grado che aveva accertato l’insussistenza dell’obbligo per il titolare di un bed & breakfast di iscriversi alla gestione commercianti e ciò sulla base della normativa regionale (L. n. 13 del 1992 modificata dalla L. n. 5 del 2000 e L. n. 2 del 2008) la quale prevede che lo stesso tipo di attività debba dirsi occasionale quando sia svolta entro il limite temporale di giorni 240 poi ridotto a 210.

Per la corte territoriale, l’interpretazione contraria suggerita dall’INPS era non solo in contrasto con il chiaro dato normativo, ma anche con le peculiari caratteristiche dell’attività di bed & breakfast, le quali comportano un’attività di impegno limitato (all’effettuazione della pulizia delle camere, alla preparazione della prima colazione con cibi e bevande che non richiedono manipolazione) e per un numero esiguo di giornate (che non devono superare il numero fissato dal legislatore regionale).

Il ricorso per Cassazione

Contro la decisione della corte d’appello ligure, l’istituto di previdenza nazionale ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge, in quanto, ad avviso dell’INPS, la normativa regionale era volta ad accertare soltanto se si fosse in presenza di una attività di bed & breakfast piuttosto che di affittacamere, da un punto di vista amministrativo, ma non aveva alcuna incidenza sui requisiti –indubbiamente sussistenti – della abitualità e della prevalenza, richiesti ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti.

Il motivo è stato dichiarato inammissibile (Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 32034/2019).

Invero, la Corte d’appello aveva condivisbilmente riconosciuto la mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza sia per effetto della legge regionale, sia per averli ricavati dalle concrete modalità di esercizio dell’attività di bed & breakfast.

La decisione

L’occasionalità del resto (e quindi la mancanza di abitualità) – hanno aggiunto gli Ermellini – è data anche e soprattutto dalla durata dell’attività nel tempo; mentre la prevalenza è riferita all’impegno richiesto ed al reddito ricavato”.

Inoltre, l’INPS nel proprio ricorso si era limitata ad affermare che la qualificazione – da parte della legge regionale – come occasionale dell’attività di bed & breakfast, svolta entro i limiti temporali indicati, non potesse valere a fini previdenziali ma soltanto a fini amministrativi, senza spiegare perché e senza in realtà, sindacare la contraria tesi affermata dalla Corte territoriale.

Anche sotto questo profilo le censure difensive erano risultate non puntuali e prive di fondamento, dal momento che il giudice dell’appello aveva effettuato un accertamento di fatto negando l’abitualità e la prevalenza “per le peculiari caratteristiche dell’attività di bed breakfast”; accertamento, peraltro, che, in quanto intervenuto in ipotesi di doppia conforme, non era censurabile neppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Per queste ragioni la Corte ha rigettato il ricorso e confermato la pronuncia della corte di merito.

La redazione giuridica

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