Dopo la pronuncia della Consulta, non è più applicabile la norma che prevedeva l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali

La Corte di Cassazione (Quarta Sezione Penale, sentenza n. 49786/2019) ha accolto il ricorso dell’imputato contro la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze lo aveva condannato, ex art. 444 c.p.p., alla pena sospesa di un anno, due mesi e venti giorni di reclusione, con revoca della patente, per il reato di omicidio colposo stradale, con colpa specifica consistente nella violazione dell’art. 141 C.d.S.

La pronuncia della Consulta

Come noto, la Corte Costituzionale con la sentenza 2 n. 88 del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019, ha dichiarato incostituzionale l’art. 222 C.d.S., nella parte in cui prevedeva l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, riconoscendo, invece, la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi al giudice resta il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Più precisamente nella sentenza citata si legge che “la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal comma 3 di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1, delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi 4, 5 e 6, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo dell’art. 222 C.d.S., comma 2“.

La decisione

La declaratoria di incostituzionalità ha comportato, ai sensi dell’art. 136 Cost., ultimo comma, che l’art. 222 C.d.S., comma 2, ha cessato di avere efficacia nell’ordinamento, dal giorno successivo all’intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, sicché tale norma non può essere più applicata.

Per queste ragioni la Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida.

Avv. Sabrina Caporale

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