Costituisce ipotesi di colpa grave la decisione del vettore di fermarsi in orario notturno e posizionare il carico in una zona incustodita, di talché egli è responsabile del furto della merce trasportata

La vicenda

La società appellante aveva chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva rilevato la sussistenza di una responsabilità del vettore per colpa grave “per aver omesso di predisporre tutti gli accorgimenti pratici e necessari al fine di evitare il verificarsi di una situazione di pericolo per la merce, quale il furto della stessa”.

In particolare, la società ricorrente aveva rilevato come il vettore avesse effettuato la sosta in un’area di servizio ben illuminata e molto frequentata da altri autotrasportatori; e proprio la presenza all’interno del mezzo dell’autista e la sua pronta reazione avessero impedito ai ladri di rubare tutta la merce presente, ciò avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado ad escludere la sussistenza della colpa grave.

Aveva, inoltre, rilevato che il trasporto oggetto di causa fosse regolato esclusivamente dalla Convenzione sul Contratto di Trasporto Internazionale di Merci su Strada (CMR), il cui art. 23, comma 3, prevede una limitazione dell’indennità che il vettore è tenuto a pagare; inoltre l’art. 29 della stessa Convenzione dispone che il vettore non ha il diritto di avvalersi della suindicata limitazione esclusivamente nel caso in cui “il danno dipenda da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo”. Per giunta, in materia di trasporto internazionale di merci, la giurisprudenza italiana riconosce un’ipotesi di colpa grave del vettore, nella misura in cui quest’ultimo abbia lasciato incustodito il veicolo in area pubblicamente accessibile mentre nulla specifica in merito alla colpa grave dell’autista che, adottando tutti gli accorgimenti del caso, compia una breve sosta al fine di osservare il periodo obbligatorio di riposo, non avendo, peraltro, la compagnia assicuratrice mai fornito nel corso del giudizio di primo grado alcuna prova della sussistenza di colpa grave del vettore, nè aveva mai negato le circostanze di fatto riportate da sua difesa.

La Corte d’Appello di Firenze (Seconda Sezione, sentenza n. 2487/2019) ha ritenuto le censure manifestamente infondate.

In primo luogo è stato osservato che il vettore internazionale non può far leva sulle disposizioni che limitano o escludono la sua responsabilità, oppure su quelle che invertono a suo favore l’onere probatorio, se il danno dipenda da dolo o colpa ad egli imputabile la quale, secondo l’ordinamento del giudice adito, è parificata al dolo in forza della massima lata culpa dolus est (art. 29, comma 1.).

Sul punto, il Giudice di primo grado aveva dato seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui detta limitazione è espressamente esclusa dal disposto dell’art. 29 (con conseguente risarcimento integrale del danno) in quelle ipotesi in cui il danno sia ascrivibile a dolo o a colpa del vettore e, quindi, in quelle in ipotesi in cui, nel nostro ordinamento, sia ravvisabile una colpa grave (ritenuto sussistente, dalla costante giurisprudenza di legittimità ogni qual volta l’agente abbia posto in essere un comportamento, consistente nella inosservanza delle elementari regole di prudenza, tale da violare la diligenza minima richiesta nell’espletamento delle proprie occupazioni), che deve essere provata in concreto, non operando alcuna presunzione di legge al riguardo (Cass. Civ. Sez. 3, sent. 16.5.2006 n. 11362 e 7.10.2008 n. 24765).

La colpa grave del vettore

Ebbene, nel caso in esame non vi erano dubbi circa la sussistenza della colpa grave dall’autista del camion che, come evidenziato dal Giudice di primo grado, aveva sostato in orario notturno in un’area non protetta (non recintata e, tantomeno, sorvegliata), senza che il veicolo, con un solo autista a bordo (in assenza, dunque, di un compagno con cui alternarsi nel controllo del mezzo durante il riposo notturno), fosse dotato di adeguati sistemi di protezione (ad esempio sistema antifurto dotato di impianto acustico o di allarme collegato con le forze dell’ordine o di altri accorgimenti che potessero impedire o ritardare l’azione delittuosa fino all’arrivo delle stesse; barre di protezione volte ad impedire o, comunque, rendere difficoltosa l’apprensione del carico, nonostante il significativo valore della merce trasportata), pur essendo a conoscenza, quale autista professionale, del fatto che il rischio di furto e rapina è molto elevato nella attività di autotrasporto e frequente proprio nelle aree di sosta non custodite.

Invero, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “il vettore professionale, pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto, è pur sempre tenuto a compiere scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del carico, per cui la decisione del vettore di posizionare il carico in ora notturna e in una zona incustodita non è insindacabile, ma raggiunge il livello gravemente colposo (Cass. n. 14397/99), atteso che i rischi di furto e rapina sono rischi tipici della attività di autotrasporto, contro i quali le imprese del settore sono tenute in particolar modo a premunirsi”.

La decisione

Per queste ragioni, avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate la corte d’appello fiorentina ha ritenuto che la perdita della merce trasportata su strada fosse riconducibile a colpa grave del vettore, non potendo dunque, trovare applicazione il preteso beneficio del limite vettoriale.

La redazione giuridica

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