Le testimonianze dei familiari sono attendibili in assenza di altri elementi che ne inficino la credibilità
A seguito di una caduta per inciampo in una pedana che copriva una fognatura urbana, un cittadino agiva nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale gli dava ragione ma la sentenza di primo grado veniva ribaltata dalla Corte d’appello, la quale evidenziava come il fatto della caduta non fosse sufficientemente provato dal momento che il testimone dell’accaduto era il fratello del danneggiato, ovvero un teste da ritenere non attendibile, oltre che per il suo di legame di parentela anche per aver reso delle dichiarazioni incongruenti e non supportate documentalmente.
Il danneggiato faceva quindi ricorso per Cassazione mettendo in evidenza una contraddizione sorta tra i primi due gradi di giudizio. Nello specifico, il Tribunale aveva dato atto della produzione di una certificazione rilasciata dal Pronto soccorso, in cui si attestava che il danneggiato si era recato in ospedale riferendo di essere caduto inciampando su una botola di fognatura sporgente, a conferma delle dichiarazioni testimoniali successivamente rese.
La Corte d’appello, invece, aveva affermato che il danneggiato non aveva allegato alcun referto di Pronto Soccorso attestante l’esecuzione di una radiografia, e che pertanto le dichiarazioni testimoniali rese dal fratello non trovavano riscontro documentale.
La Cassazione ha convenuto sull’illogicità di quanto stabilito dal giudice di secondo grado, “dal momento che non può configurarsi come assenza della prova documentale di ‘alcunché’ l’inesistenza di un referto del pronto soccorso nel caso in cui questo non attesti una radiografia”. Parimenti incomprensibile, secondo gli Ermellini, il fatto che la Corte d’appello avesse dato per scontata la necessità di una completa conferma documentale della testimonianza resa dal fratello, come se il vincolo di parentela inficiasse automaticamente l’attendibilità del testimone rendendo necessari riscontri esterni.
Richiamando una precedente sentenza della Suprema Corte (la n. 1109/2006), i giudici di Piazza Cavour hanno rimarcato che, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti , non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale. Con il venir meno del divieto di testimoniare previsto dall’articolo n. 247 del codice di procedura penale a seguito della sentenza n. 248/1974 della Corte Costituzionale, l’attendibilità del teste che ha vincoli di parentela non può essere esclusa aprioristicamente, salvo presenza di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità.
Con sentenza n. 14706 del 19 luglio 2016, pertanto, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso presentato annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello per un nuovo giudizio alla luce delle osservazioni effettuate.
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