Improvviso attraversamento del pedone, autista condannato per omicidio stradale

0
attraversamento-omicidio-stradale

Il conducente del veicolo responsabile dell’investimento del pedone viene dichiarato penalmente responsabile dal Tribunale di Brescia che lo condanna per omicidio stradale (sentenza del 16/9/2021). Successivamente la Corte di Appello di Brescia (sentenza 6/3/2023) che, in parziale riforma, concedeva il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La decisione finisce in Cassazione

L’automobilista, in sintesi, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza di profili di colpa nella condotta. Secondo la sua tesi, non sarebbe stato scrutinata la circostanza della distanza tra l’auto investitrice e il pedone, nel momento in cui fu, per la prima volta, visibile dal conducente, laddove il veicolo aveva avuto la concreta possibilità di avvedersi dell’improvviso attraversamento quando la distanza era di soli 12/13 metri del punto di impatto.

Le censure non colgono nel segno in quanto aspecifiche e reiterative, sia nella parte afferente alla dinamica del sinistro stradale, sia in quella attinente alle regole cautelari violate, di censure già fatte valere con l’atto di appello, che la Corte territoriale ha puntualmente disatteso con coerenti argomentazioni.

In particolare, la Corte di Appello, nel recepire la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, ha concluso in maniera corretta, che, per la velocità a cui viaggiava il veicolo investitore, per la scarsa visibilità dovuta all’orario serale in cui ebbe a verificarsi l’incidente, per la riscontrata assenza sulla sede stradale di segni di frenata, per il punto in cui ebbe si verificava l’impatto (prossimo al margine destro della corsia di marcia) e per la rilevante distanza da esso a cui fu sbalzato il corpo della persona offesa, fosse logico ritenere che l’imputato non si fosse avveduto del repentino attraversamento da parte di quest’ultima.

La velocità dell’auto era inadeguata

Inoltre, i Giudici di merito hanno imputato la inadeguata velocità di marcia rispetto alle condizioni di visibilità dei luoghi e hanno concluso, in maniera del tutto ragionevole, per la sussistenza di un profilo di colpa ai sensi dell’art. 141 C.d.S., così integrandola decisione di primo grado, che si era limitata a evidenziare la sussistenza di una condotta di guida distratta del conducente.

Pertanto la doglianza presentata alla Cassazione, in sostanza, è una pacifica riproposizione di una questione già devoluta alla Corte di Appello, priva di un’autonoma e motivata confutazione della decisione da questa assunta in ordine alle specifiche deduzioni.

La S.C. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (Cassazione penale, sez. IV, dep. 12/01/2024, n.1439).

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui