Attraversamento della strada e condotta del pedone (Cassazione Civile, sez. VI, dep. 23/02/2022, n.5959).

Attraversamento della strada e condotta imprudente del pedone che ha efficacia elidente della responsabilità del conducente dell’automezzo.

La danneggiata adisce il Giudice di Pace deducendo di essere stata investita dal furgone durante la manovra di retro-marcia. La domanda viene rigettata.

Successivamente, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice d’Appello, rigettava l’impugnazione gravando la danneggiata delle spese di lite.

La vicenda approda in Cassazione dove viene denunziata violazione degli artt. 2054,1227 e 2697 c.c., nonché degli artt. 154,190 e 191 C.d.S..

La danneggiata assume con il primo motivo, per quanto qui di interesse, che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la norma in tema di presunzione di colpa del conducente, nel senso di attribuire efficacia elidente della responsabilità del conducente dell’automezzo in presenza di una condotta imprudente del pedone durante l’attraversamento della strada.

Il motivo è fondato.

Il Giudice di Appello ha attribuito alla condotta della donna, investita da un furgone, un’efficacia elidente della responsabilità del conducente del furgone, nel senso che comunque la mancata prova di avere tenuto una condotta del tutto esente da censure nell’attraversamento della strada, precluderebbe l’imputazione di qualsivoglia responsabilità al conducente dell’automezzo.

L’affermazione di responsabilità del conducente dell’automezzo, ai sensi dell’art. 2054 c.c., non esclude, invero, che debba compiersi l’indagine sulla condotta tenuta dal pedone al fine di accertarne un concorso di colpa, rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c..

In particolare: “L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.”

Ebbene, dalle deposizioni testimoniali svoltesi nel giudizio di merito, si evince che la dinamica del sinistro fu nel senso che la danneggiata, scesa dal marciapiede e mentre era all’inizio dell’attraversamento della strada, veniva investita dal furgone in retromarcia, che ne causava la caduta in terra con conseguente rottura di alcuni denti e perdita di sangue.

Pertanto, osservano gli Ermellini, quand’anche si potesse attribuire alla deposizione del teste rilevanza di una condotta imprudente della danneggiata, la conseguenza, in carenza di ulteriore corredo motivazionale in punto di assoluta imprevedibilità di detta condotta dell’investita, non può essere l’esclusione di ogni responsabilità in capo al conducente dell’automezzo.

La motivazione del Giudice di merito non fa una corretta applicazione dell’art. 2054 c.c., in combinato disposto con l’art. 1227 c.c., comma 1, in quanto esclude ogni responsabilità del conducente facendo perno, esclusivamente, sulla deposizione, del tutto neutra, dell’unico teste escusso e soprattutto attribuisce a una (non provata) condotta assolutamente imprudente della danneggiata (quale sarebbero potuti astrattamente essere: un balzo improvviso compiuto dal marciapiede verso la strada o una corsa repentina nella stessa direzione o sulla stessa sede viaria) efficacia dirimente esclusiva, e non ai soli fini della diminuzione del grado di responsabilità e, quindi, in palese contrasto con la corrente interpretazione del combinato disposto dell’art. 2054 c.c. e art. 1227 c.c., comma 1.

Il primo motivo di ricorso laddove censura la decisione del Tribunale per falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., e art. 1227 c.c., comma 1, nonché degli artt. 154,190 e 191 C.d.S., è accolto.

La sentenza impugnata è cassata e la causa viene rinviata, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto,  al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, che, nel procedere a nuovo scrutinio, si dovrà attenere a quanto statuito dalla Suprema Corte.

La redazione giuridica

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Danni da sinistro stradale liquidati in misura esigua

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui