Imperita esecuzione di intervento al tunnel carpale

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Imperita esecuzione di intervento al tunnel carpale destro

Imperita esecuzione di intervento al tunnel carpale provoca lesioni neurologiche (Cass. civ., sez. VI – 3, 23 marzo 2022, n. 9441).

Imperita esecuzione di intervento al tunnel carpale è ciò che la paziente lamenta nei confronti della Azienda Sanitaria e del Medico.

Il paziente, in sintesi, lamentava di avere  riportato danni neurologici, guariti in seguito, ma con esiti permanenti, a seguito di imperita esecuzione di intervento al tunnel carpale al polso destro.

Sia l’Azienda Sanitaria che il Medico negavano qualsivoglia responsabilità, chiamando in causa la società assicuratrice. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti al ristoro dei danni neurologici patiti.

La Corte d’Appello di Catania confermava tale decisione e il Medico propone ricorso per Cassazione contestando il rigetto della sua domanda di manleva e deducendo che l’attrice aveva notificato la citazione introduttiva del giudizio di primo grado non solo alla ASL e al ricorrente stesso, ma anche alla società assicuratrice.

Conseguentemente il Medico ricorrente, per formulare la sua domanda di garanzia nei confronti dell’assicurazione, non aveva l’onere di rispettare le forme previste dall’art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa del terzo.

La doglianza è fondata.

Ferma la responsabilità accertata per la imperita esecuzione dell’intervento al tunnel carpale, precisano gli Ermellini che la domanda proposta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione di una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell’attore.

Di talchè la Corte d’Appello ha errato nel dichiarare inammissibile la domanda di garanzia proposta da Medico nei confronti della Compagnia.

Per queste ragioni, il ricorso viene accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà applicare il seguente principio di diritto: «il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di un altro convenuto non ha l’onere di richiedere il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall’art. 167, comma 2, c.p.c.».

Avv. Emanuela Foligno

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