Domanda riconvenzionale e mediazione obbligatoria, intervento delle S.U.

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Le Sezioni Unite si sono espresse sulla mediazione in caso di domanda riconvenzionale statuendone la non obbligatorietà.

Il principio di diritto espresso è il seguente: “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al Giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sent., 7 febbraio 2024, n. 3452).

Il caso

Una Società commerciale agiva in giudizio per l’accertamento della risoluzione del contratto di locazione per avveramento di una condizione risolutiva, il conduttore in via riconvenzionale chiedeva la restituzione del deposito cauzionale.

Sulle domande principali la mediazione si era svolta regolarmente prima dell’introduzione del giudizio, ma ciò non accadeva per la domanda riconvenzionale del conduttore di restituzione della cauzione.

Il Tribunale adito (ai sensi delnuovo” art. 363-bis c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia), con Ordinanza del giugno 2023, rimette la questione alla Corte di Cassazione, poi affidata alle Sezioni Unite sulla proponibilità di una domanda riconvenzionale quando la mediazione obbligatoria si è già svolta ma solo in merito alle domande della parte attrice.

Il “nuovo” art. 363 bis c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia

Il “nuovo” art. 363 bis c.p.c. prevede la possibilità di un rinvio immediato alla Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, in presenza dei presupposti indicati dalla norma.

La Corte rammenta la distinzione tra domanda riconvenzionale collegata all’oggetto della lite e domanda riconvenzionale ad essa “eccentrica”. La prima non è soggetta all’esperimento della mediazione obbligatoria perché è direttamente collegata all’oggetto della causa già introdotta.

Le riconvenzionali “eccentriche” (cioè quelle che allargano l’oggetto del giudizio e che non sono connesse con quello già introdotto), devono seguire, secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, la medesima sorte nel senso che non necessitano di proposizione di autonoma mediazione.

Diversamente ragionando, allora la mediazione dovrebbe essere estesa anche alla riconvenzionale di riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis), alla domanda proposta da un convenuto verso l’altro, oppure da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata. Quindi, potrebbero esperirsi ulteriori mediazioni non simultanee, con una poco efficiente gestione “separata” dei conflitti, e la causa in corso avrebbe una trattazione disordinata e disarticolata, in attesa dell’esperimento di tutti i tentativi di mediazione. Ciò sarebbe in aperto contrasto con la ratio della norma (che è quella deflattiva) e non può divenire, invece, la mediazione un intralcio al funzionamento del processo.

Su quest’ultimo punto le S.U. osservano che la mediazione non può essere utilizzata in modo disfunzionale rispetto alle finalità deflattive che le sono proprie, ed essere trasformata in un intralcio al buon funzionamento della giustizia. Secondo una lettura costituzionale della norma, affinché, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, e dall’altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull’efficienza della risposta di giustizia.

Avv. Emanuela Foligno

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