Nel decesso del paziente, secondo l’Azienda Sanitaria, avrebbe contribuito la condizione di salute in cui da tempo si trovava. La condotta umana, cioè dei Medici, avrebbe inciso sull’evento morte al 50%, mentre il restante 50% sarebbe da attribuirsi alla pregressa condizione fisica del paziente.
La Cassazione stabilisce che (solo) nell’ambito della quantificazione del risarcimento si deve tenere conto della concausa naturale (Cassazione Civile, sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2776).
Il caso
Il paziente veniva sottoposto a colonoscopia presso il l’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. L’esame evidenziava la presenza di polipi del colon nonché lesioni dell’intestino diagnosticate come “adenomi tubulo villosi intestinali”.
Successivamente, veniva sottoposto a intervento chirurgico, ma le condizioni si aggravavano progressivamente al punto da determinarne lo spostamento in rianimazione, dove decedeva.
La vicenda giudiziaria
I congiunti citavano a giudizio l’Azienda Sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni da perdita del congiunto. Il Tribunale di Firenze, disposta CTU, accoglieva la domanda riconoscendo sia il danno non patrimoniale iure proprio che quello patrimoniale, quest’ultimo a favore di soli due congiunti. La Corte d’Appello di Firenze confermava integralmente la decisione di primo grado con sentenza del 19/8/2021.
Il ricorso in Cassazione
L’Azienda Sanitaria ricorre in Cassazione censurando il capo di sentenza che ha riconosciuto agli eredi del paziente deceduto il danno per la perdita del rapporto parentale e, in particolare, per quanto qui di interesse, la violazione degli articoli 40 e 41 c.p., nonché 2043 e 2697 c.c.
Secondo l’Azienda, il CTU avrebbe affermato che la morte interveniva per una perforazione dell’intestino, causata durante la manovra di colonoscopia, ma che comunque ne era derivato uno stato settico a cui aveva contribuito la condizione di salute in cui da tempo si trovava il paziente. Ergo la causa umana, cioè la condotta dei Medici, aveva inciso su tale evento al 50%, mentre il restante 50% era da attribuirsi alla pregressa condizione fisica del paziente. Sostiene l’Azienda che, a fronte di tale valutazione, i Giudici hanno fatto erronea applicazione della regola di accertamento del nesso causale, ossia della regola del più probabile che non ed erronea valutazione del ruolo delle concause naturali nella produzione dell’evento morte con conseguente errata quantificazione del danno.
Il giudizio di Cassazione
L’Azienda Sanitaria prende atto dell’orientamento giurisprudenziale in base al quale “le concause naturali non rilevano nell’accertamento della causalità materiale, ma possono incidere sulla determinazione del quantum del risarcimento” e contesta questa regola con una serie di argomenti che, in un certo senso, riassumono le critiche di cui è stato fatto oggetto il predetto orientamento.
La decisione di merito ha ritenuto che le pregresse patologie del paziente non fossero tali da portarlo a morte in quanto ciò non emergeva dalla CTU, con la conseguenza che quindi quelle pregresse patologie dovevano ritenersi irrilevanti anche sul piano della causalità giuridica, o meglio sul piano della determinazione dell’ammontare del risarcimento.
Invece, come detto, la Struttura sostiene che dalla CTU emergerebbe che quella condizione patologica pregressa era in realtà una causa della morte al 50% e l’altro 50% sarebbe da addebitarsi alla condotta dei Medici.
Come noto, ricorda la Cassazione, in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l’autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (causalità giuridica).
I precedenti
In particolare, sulla stima del danno, qualora il danneggiato sia affetto da una patologia invalidante pregressa ed irreversibile, il danno risarcibile deve essere determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile (Cass. 27524/ 2017, Cass. 20829/ 2018, ma il leading case è Cass. 15991/ 2011).
Le censure dell’Azienda Sanitaria sono dunque infondate e non superano l’orientamento sopra richiamato cui la S.C. dà continuità con la decisione a commento.
La quantificazione del danno
Venendo alla quantificazione del danno posta in essere dai Giudici di Appello, effettivamente il CTU aveva ritenuto che la pregressa malattia del paziente era concausa della morte al 50%, e dunque l’affermazione dei Giudici di merito, secondo cui invece non era affatto emerso che le condizioni patologiche potevano condurre all’evento, è del tutto immotivata. Non ci sono argomenti che giustificano il dissenso della Corte di merito rispetto all’accertamento peritale circa il ruolo avuto dalla concausa naturale.
Conseguentemente, viene accolta la relativa censura e cassata la decisione con rinvio alla Corte di Appello di Firenze affinché, stabilito che, sul piano della causalità materiale, l’evento è da addebitarsi alla sola condotta umana, si proceda poi nell’ambito della quantificazione del risarcimento a tenere conto della concausa naturale.
Avv. Emanuela Foligno





