Un’ordinanza della Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito al concorso di colpa del pedone investito da un’auto

In quali casi sussiste il concorso di colpa del pedone investito da un’auto?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27524/2017, si è occupata di un interessante caso in materia di circolazione stradale.
Per i giudici, nel caso in cui il pedone venga travolto da un’auto, può dirsi sussistente il concorso di colpa del pedone investito solo laddove sussistano queste circostanze.

Il pedone deve aver attraversato la strada di notte, al di fuori delle strisce e senza concedere la prescritta precedenza agli automobilisti in transito.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, una donna, mentre attraversava la strada, era stata investita da un’auto. Questa era stata presa a noleggio da una società e condotta da un dipendente della stessa.
La donna aveva agito in giudizio nei confronti della società di noleggio, della società utilizzatrice, del conducente e della relativa compagnia assicurativa. Per tutti ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro.
Il Tribunale di Cosenza, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria svolta dalla donna ma la sentenza era stata riformata in grado d’appello.
Questo perché la Corte di secondo grado ha ritenuto di dover attribuire alla danneggiata un concorso di colpa del 20% nella causazione del sinistro.
La danneggiata ha deciso quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

A suo avviso, la Corte d’appello, nel sostenere il concorso di colpa del pedone investito, non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che quest’ultimo, al momento dell’investimento, aveva “quasi ultimato l’attraversamento della strada”.

Non solo. Per la donna, la Corte d’appello le avrebbe erroneamente attribuito il concorso di colpa, dal momento che la compagnia assicurativa del conducente non aveva mai dimostrato la colpa della vittima.
Tuttavia, la Cassazione, ha rigettato il suo ricorso.
Per i giudici la Corte d’appello aveva dato corretta applicazione all’art. 2054 c.c. (risarcimento del danno da circolazione di veicoli). Lo aveva fatto ritenendo che il pedone aveva tenuto comunque “una condotta colposa, consistita nell’attraversare la strada di notte e senza servirsi degli attraversamenti pedonali”.
Correttamente applicato risultava anche l’art. 190 Codice della Strada (“comportamento dei pedoni”), poiché la ricorrente aveva violato le “regole di comune prudenza, e che senza tale violazione il sinistro non si sarebbe verificato”.
Infine, quanto al concorso di colpa, la Cassazione evidenziava che la Corte d’appello aveva preso in esame la condotta dell’automobilista ritenendola “sicuramente colposa” e “distratta”. Oltre a questo, aveva adeguatamente ritenuto colposa la condotta del pedone che, “in ora notturna attraversi la strada al di fuori delle strisce, e senza concedere la prescritta precedenza agli automobilisti in transito”.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla danneggiata. La sentenza è stata confermata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
 
 
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