In caso di investimento di un pedone occorre valutare attentamente la condotta di tutte le parti coinvolte, con un bilanciamento delle responsabilità a ciascuna ascrivibile
La vicenda
A seguito di un incidente stradale nel quale era stato coinvolto un pullman di linea, il ricorrente veniva investito da un’auto pirata mentre stava coadiuvando un Vigile del Fuoco nella regolamentazione del traffico.
In primo grado il Tribunale accolse solo parzialmente la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della assicurazione designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, per i gravi danni subiti e la stessa pronuncia veniva confermata anche Corte d’Appello di Trieste.
Nella specie, la corte territoriale aveva ritenuto il comportamento colposo del danneggiato, al 50%, poiché “senza averne i poteri ed in evidente spregio alla disposizione di cui all’art. 190 C.d.S., si era messo a regolare il traffico veicolare, in una zona completamente buia, per di più nascosto da una semicurva alla visuale dei conducenti che provenivano lungo la strada”.
La sentenza non è stata confermata dai giudici della Cassazione. La motivazione era meramente apparente ed assertiva, consistente in un mero enunciato privo di corrispondente riferimento alle censure proposte dalla parte danneggiata
Al riguardo, è stato chiarito che “in materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.
In un caso parzialmente sovrapponibile a quello in esame, è stato anche affermato che “la presenza di un veicolo fermo per incidente sulla sede stradale impone ai conducenti dei veicoli sopraggiungenti di moderare la velocità e di tenere un comportamento improntato alla massima prudenza, non potendo reputarsi circostanza assolutamente imprevedibile, ed al contrario rientrando nella ragionevole prevedibilità, la presenza degli occupanti della vettura incidentata sulla sede stradale in prossimità della vettura stessa “(cfr. Cass. 2173/2016).
In buona sostanza, nell’investimento di un pedone, pur operando la regola generale della presunzione di colpa del conducente del veicolo sancita dall’art. 2054 c.c., comma 1, occorre fondare la decisione su un attento esame della condotta delle parti coinvolte, accompagnato da un bilanciamento delle responsabilità a ciascuna ascrivibile, anche alla luce della diversa ed impari potenzialità offensiva dei comportamenti tenuti.
La decisione
Nel caso in esame nessuna considerazione era stata formulata dalla Corte territoriale in ordine alla velocità dell’auto pirata, decisiva al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e l’eventuale ricorrenza di un concorso di colpa del pedone danneggiato, per tali motivi – a detta degli Ermellini – doveva farsi applicazione della regola contenuta nell’art. 2054 c.c.
Inoltre, la condotta del danneggiato era stata valutata soltanto alla luce dell’art. 190 C.d.S., mentre risultava totalmente ignorata la disciplina di cui all’art. 189 C.d.S. che contiene un comando di carattere generale e di tenore anche solidaristico, rivolto a tutti gli utenti della strada (e cioè anche a quelli non direttamente coinvolti nell’incidente: cfr art. 189 C.d.S., comma 3) che devono, comunque, prodigarsi per evitare ogni intralcio alla circolazione.
Per tutti questi motivi, la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione per il riesame della controversia.
La redazione giuridica
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