La Corte di Cassazione torna sui rapporti tra reato di maltrattamenti in famiglia e stalking, in ordine alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (Cassazione penale, sez. III, dep. 21 maggio 2024, n. 20012).
Il caso
La decisione si occupa dei rapporti tra maltrattamenti in famiglia e atti persecutori laddove, nel costrutto accusatorio, vengono indicati i soli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti, mentre nel giudizio di primo grado vengono attribuiti al fatto elementi costitutivi del diverso reato ex art.612-bis c.p.
La Corte di appello di Venezia (sent. 16/3/2023) confermava la decisione del Tribunale di Verona del 15/04/2022, con cui l’uomo veniva condannato alla pena anni 9 e mesi 6 di reclusione per i delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-ter c.p., capo a, 582-585-576 c.p., capo b, 572, in parte riqualificato in 612-bis c.p., capo c, in danno della sua ex compagna.
Il ricorso in Cassazione
- L’imputato ricorre in Cassazione che ritiene fondata la sola censura inerente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
- La S.C. ha ritenuto effettivamente violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Poiché nel costrutto accusatorio venivano indicati i soli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti a cui il Tribunale di prime cure aveva inopinatamente attribuito elementi costitutivi del diverso reato di atti persecutori.
La Corte di Cassazione, riprendendo un proprio precedente del 2011, ha osservato: “venendo ai rapporti fra le due fattispecie incriminatrici si è ritenuto che, salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612-fc/s, comma primo, c.p. – che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie – è invece configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale”.
Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale
Sul punto la corte osserva che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’Imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Le due decisioni di merito evidenziano la sussistenza, in fatto, di uno degli eventi di cui all’articolo 612-bis c.p., e sicuramente la riqualificazione del reato poteva apparire come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio. Sotto il profilo della contestazione, viceversa, se le “condotte” descritte in rubrica sono in grado di concretizzare tanto il reato di maltrattamenti in famiglia che quello di stalking, manca tuttavia la descrizione dell'”evento” del secondo reato, che costituisce elemento descrittivo indefettibile della fattispecie.
Per tale ragione vi è difetto di contestazione, non sanato dalla modifica dell’imputazione ai sensi dell’articolo 516 ss. c.p., che si è tradotto nella violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Viene, quindi, disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla affermazione della penale responsabilità quanto al reato di cui all’articolo 612-bis c.p., per difetto di contestazione. Per il resto la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno