Impugnazione dell’eredità: termine di prescrizione della simulazione e l’erede legittimario leso

La Cassazione del 6.3.2018 n. 5159 ha affermato che solo quando l’azione di simulazione viene esercitata nel contesto di una azione di riduzione (per tutelare la quota del legittimario) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione, mentre quando l’azione di simulazione non è esercita per la tutela della quota di riserva del legittimario e non è affermata alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’atto simulato.

Per comprendere la massima facciamo una brevissima premessa: come indicato già in alcuni precedenti articoli, la quota di legittima viene definita in dottrina come «il diritto ad una porzione di beni, di valore corrispondente ad una certa frazione della massa ereditaria», costituita dal patrimonio complessivo netto del “de cuius” (ossia colui della cui eredità si tratta).

Ossia, Il legislatore riserva ad alcuni eredi (legati al defunto da stretti legami di parentela: moglie, marito, figli) una determinata quota di eredità.

Può accadere che i legittimari possano ricevere meno di quanto sarebbe loro spettato di diritto (c.d. legittimario leso) oppure il legittimario può essere anche completamente escluso dalla successione (legittimario preterito). I motivi che portano al verificarsi di una situazione simile sono numerosi, basti pensare ad un testamento redatto escludendo uno dei legittimari dall’eredità, oppure alla presenza di donazioni effettuate durante la vita dal de cuius, che hanno ridotto il patrimonio ereditario. Lo stesso dicasi per le vendite simulate, ossia quando viene stipulato un atto di vendita che di fatto costituisce una donazione non essendovi alcun reale passaggio di denaro tra acquirente e venditore (Es. vendita fittizia tra padre e figlio).

Molto spesso alla morte del de cuius, alcuni atti che hanno leso la quota di legittima di uno degli eredi sono molto risalenti nel tempo, pertanto l’erede leso potrebbe essere indotto a pensare che, essendo trascorsi molti anni, non si possa più impugnare l’eredità, viceversa, in questi casi la prescrizione si calcola dal momento dell’apertura della successione, ossia dalla morte del de cuius e non dalla data della stipula dell’atto lesivo.

A tal proposito l’art. 456 c.c. recita che “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.” … All’apertura della successione, i soggetti che per testamento o per legge verranno alla successione, sono definiti dal legislatore, in modo ampio, come “chiamati”.

La tutela del legittimario

La tutela del legittimario per raggiungere l’obiettivo di avere la quota di eredità ad esso spettante per legge può seguire due strade: la prima convenzionale, con la quale gli altri eredi con un contratto/accordo tra le parti riconoscono al legittimario la sua quota (negozi di reintegra della quota del legittimario) oppure in sede giudiziaria mediante l’esercizio di apposite azioni processuali (azione di reintegra della quota, azione di riduzione).

Inoltre, il legittimario ha l’onere di indicare il valore della massa ereditaria ed il valore della sua quota come legittimario al fine di valutare l’entità della lesione.

Nella sostanza, l’atto di disposizione lesivo della quota di legittima può essere impugnato solo ove sia stata lesa la quota del legittimario ed il termine prescrizionale di dieci anni si calcola dall’apertura della successione e non dalla data della stipula dell’atto lesivo.

Pertanto, se un genitore violando la quota di legittima di altri figli, ha donato o stipulato una vendita simulata con uno dei figli favorendolo rispetto agli altri, il termine per impugnare la lesione della quota di legittima rispetto alla divisione, si calcola dalla morte del de cuius e non dalla data di stipula “dell’atto lesivo”.

Avv. Paolo Severo Ciabatti

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