In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento dell’attenuante della minore gravità deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età
La vicenda
Nel 2017 la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di violenza sessuale su minore, condannandolo alla pena di anni due, mesi cinque e giorni 10 di reclusione
La sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione.
A detta della difesa la Corte di Appello avrebbe erroneamente negato la concessione della circostanza attenuante della minore gravità, sostanzialmente formulando una motivazione carente e comunque contraddittoria.
In tal modo non avrebbe fatto applicazione dei criteri indicati dalla Suprema Corte per elaborare un’adeguata valutazione della sussistenza o meno dell’attenuante in questione e, con riferimento al caso concreto, non avrebbe considerato, in particolare, l’assenza di costrizione fisica e la mancanza di qualsivoglia turbamento in capo alla persona offesa.
Queste ultime circostanze erano desumibili dal fatto che la stessa persona offesa avesse reso dichiarazioni in maniera pacata e dettagliata ovvero, dal fatto per cui ella non avesse mai espressamente lamentato alcun danno psichico; o, ancora, dalla natura degli atti sessuali compiuti dall’imputato, non invasivi e temporalmente circoscritti.
Il ricorso è stato dichiarato infondato.
Le doglianze avanzate dal ricorrente, con riguardo alla mancata concessione dell’attenuante della minore gravità del fatto, non individuano alcuna mancanza, insufficienza o incongruità nello sviluppo logico della motivazione formulata nella sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni di mero fatto o apprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimità.
In proposito, la Cassazione ha già chiarito che “in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità”.
Per i giudici della Terza Sezione (sentenza n. 28562/2019) la corte d’appello aveva, perciò, fatto buon governo degli indirizzi giurisprudenziali esistenti in materia.
Ed infatti, seppure con una motivazione succinta, aveva analizzato complessivamente il fatto e ne aveva dedotto l’inapplicabilità dell’attenuante in esame, evidenziando le modalità ingannatorie utilizzate dal ricorrente per convincere la ragazza a recarsi a casa sua, lo svolgimento complessivo della vicenda, comprensiva anche delle condotte immediatamente successive agli specifici contatti sessuali, il grado di coartazione della vittima e le sue condizioni psicologiche.
La redazione giuridica
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