L’atto di precetto non è atto del processo, pertanto può essere validamente sottoscritto dal difensore della parte, pur non essendo munito di procura alle liti

È ben noto che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 c.p.c., non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”.

Ne consegue che, in caso di sottoscrizione dal precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto.

È valido, pertanto, il precetto sottoscritto da difensore non minuto di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica dello stesso (art. 480 c.p.c.), perché la ratifica del “dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.

La vicenda

Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto opposizione al precetto notificatogli dall’avvocato della parte avversaria, con il quale gli veniva intimato il pagamento di 8mila euro in forza di titolo esecutivo costituito da una precedente sentenza del Tribunale di Roma.

A sua detta tale atto di precetto doveva essere dichiarato nullo o inefficace in quanto non sottoscritto dal creditore ma dal difensore non munito di procura.

Ma il Tribunale di Latina (sentenza n. 13976/2019) ha chiarito che “l’atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell’istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo – fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore – della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene” (Cass. n. 10497/2006).

La redazione giuridica

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