Il CTU ha descritto la condotta alternativa possibile (intervento chirurgico tempestivo) che, ove tenuta, avrebbe avuto apprezzabili probabilità di scongiurare l’evento dannoso (Tribunale di Ancona, Sez. II, Sentenza n. 1411/2021 del 08/11/2021-RG n. 1534/2018 Repert. n. 3732/2021 del 08/11/2021)

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio l’Azienda Ospedaliera, il Medico internista e lo specialista Otorino lamentando inadeguata gestione diagnostico-terapeutica di poliposi nasale dx e conseguente sinusopatia da cui era affetta in rapporto, in particolare, al ritardo nell’approccio chirurgico quantomeno di due mesi.

Dalla acquisizione della CTU eseguita in sede di ATP, è emersa la prova dell’inadempimento della struttura convenuta.

“Già dall’esame della TAC del 14.02.2011 era evidente la necessità di intervenire chirurgicamente (in ragione del massiccio impegno del complesso ostio meatale e del riassorbimento osseo già visibili …. il referto TAC del 14.2.2011 rilevi in conclusione in paziente con polipo antro-coanale dx e sinusite etmoido-frontale omolaterale una alterazione struttura parietale nell’ambito della arteria temporale dx …L’analisi delle immagini TAC del 14.2.2011 evidenzia come il processo infiammatorio sinusale avesse prodotto già riassorbimento dello scheletro osseo sinusale e quindi il quadro rinosinusitico della Sig.ra era già chirurgico sin dal febbraio 2011) mentre tale opzione terapeutica veniva intrapresa solo in data 17.06.2011 ….. si può sostenere con ragionevole certezza che il mancato trattamento della sinusite, associato alla azione pro infettiva del cortisonico prescritto per la Arterite di Horton, abbia prodotto l’estensione del processo infettivo/infiammatorio al setto ed alla fossa nasale controlaterale, con conseguente crollo del dorso nasale e necessità di un intervento più aggressivo …(……).”

“Il quadro sia stato sottovalutato dal medico internista in data 01.03.2011 in rapporto alla prescrizione di terapia steroidea, ma in assenza di contestuale prescrizione di visita specialistica ORL e, quindi, per una patologia sinusale che già aveva trovato la sua diagnosi in rapporto alla tipologia ed all’entità, dovendosi altresì confermare l’inadeguatezza dello stesso trattamento e dell’approccio diagnostico al controllo successivo del 12.04.2011, il quale anche in questo caso, confermava la terapia cortisonica e dilazionava il controllo TAC del massiccio facciale a 3 mesi”.

Conclude, pertanto, il CTU: “nel caso in esame ci sia stata una inadeguata gestione diagnostico-terapeutica della poliposi nasale dx e conseguente sinusopatia da cui era affetta la Sig.ra in rapporto, in particolare, al ritardo nell’approccio terapeutico quantomeno di 2 mesi, che non ha comportato quanto ad obbiettività rinologica, conseguenze difformi da quella attesa dopo un intervento di FESS, se non per la deformità del setto coinvolto da un ascesso nel successivo giugno 2011, ascesso che indubbiamente si sarebbe evitato con una terapia medica preoperatoria più adeguata nei tempi e nei modi.”

“Allo stato attuale sussistono postumi permanenti che si discostano da quelli in ogni caso attestati per una sinusite trattata chirurgicamente mediante metodica FESS, solo per la rilevante deformità del dorso nasale con relativo crollo, in rapporto alla necessità di un intervento chirurgico più aggressivo, senza peraltro comportare il quadro nasale corrente una maggiore suscettibilità delle prime vie aeree sia del naso che dei seni paranasali rispetto alle patologie infiammatorie stagionali, stante il fatto che la Sig.ra ha sviluppato una sinusite spontanea condizionata da fattori anatomici ed immunitari propri della paziente sulla base di una predisposizione individuale, in rapporto alla quale è possibile ipotizzare anche ricadute della sinusopatia indipendentemente dalla tempestività con cui è stato diagnosticato e trattato il primo episodio”.

Ciò posto, risulta raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta imputata alla struttura ed il danno evento: il CTU ha, infatti, descritto la condotta alternativa possibile (intervento chirurgico tempestivo) che, ove tenuta, avrebbe avuto apprezzabili probabilità di scongiurare l’evento dannoso (rilevante deformità del dorso nasale con relativo crollo).

Il CTU, in sede di ATP, ha riconosciuto un concorso di colpa tra l’Internista e gli Otorini da suddividere in egual misura.

Ma la CTU non è a questi due ulteriori professionisti opponibile e, quindi, non costituisce elemento di prova valido per affermare una loro corresponsabilità, non avendo questi preso parte all’ATP.

Inoltre, l’attrice ha rivolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni nei soli confronti della Struttura convenuta principale.

Per quanto riguarda i danni conseguenza sono stati quantificati dal CTU in maggior danno biologico permanente pari al 7 -8% su un 15% complessivo oggi presente. Dalla documentazione allegata da parte attrice risultano spese per le perizie medico legali di parte di euro 9.773,80 (EUR 3.660,00 +3.355,00 + 2.758,80 ) e spese mediche da ritenere rimborsabili nella misura di euro 1.198,28.

Conclusivamente a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale è liquidato all’attrice:

– Per inabilità temporanea di 30 giorni al 50% euro 1.485,00 ed euro 742,50 per inabilità temporanea di 30 giorni al 25%, per un totale di euro 2.227,50; – Per maggior danno biologico permanente dell’ 8% su un complessivo 15% euro 21.790,00 ( dato dalla differenza tra euro 31.293,00 corrispondente ad IP al 15% su soggetto di 50 anni ed euro 9.503,00 corrispondente ad IP al 7 % ); – Danno patrimoniale euro 10.972,08, per un totale di euro 34.989,58.

Avv. Emanuela Foligno

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