La Suprema Corte affronta la problematica della inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 4 febbraio 2025, n. 2649).
La vicenda
Viene convenuta in giudizio l’impresa designata per il FGVS, perché la vittima, nel recarsi al lavoro alla guida del proprio motociclo, veniva urtata da un furgone bianco, non identificato, in quanto il suo conducente si allontanava repentinamente, perdendo così il controllo del mezzo e rovinando al suolo.
Parallelamente, l’INAIL instaurava un autonomo giudizio, sempre nei confronti della compagnia designata per il FGVS, esercitando l’azione surrogatoria ex art. 1916 cc.
Riuniti i giudizi, il Tribunale di Palermo accoglieva entrambe le domande e, per l’effetto, condannava Fondiaria Sai sia al risarcimento in favore del lavoratore vittima del sinistro, del danno differenziale, che al rimborso in favore dell’INAIL del costo dell’infortunio.
La domanda di aggiornamento del costo dell’infortunio
INAIL, propone appello dolendosi del mancato accoglimento della domanda di aggiornamento del costo dell’infortunio proposta al momento della redazione delle note conclusive.
La Corte di Appello di Palermo accoglieva l’appello proposto dalla compagnia garante per il FGVS, sul rilievo della mancata prova dell’investimento per colpa di un furgone non identificato. Ergo, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava sia la domanda risarcitoria del lavoratore e quella proposta dall’INAIL, condannando i medesimi a restituire quanto rispettivamente avevano ricevuto dalla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza di prime cure.
Il lavoratore investe della questione la Corte di Cassazione, che respinge in toto.
Lamenta il lavoratore che i Giudici di appello avrebbero omesso di dichiarare inammissibile l’appello principale dell’INAIL e, conseguentemente, avrebbero omesso di considerare privo di efficacia, in quanto tardivo, l’appello incidentale proposto dalla compagnia garante per il FGVS.
Quanto lamentato è considerato inammissibile.
La deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, integrante “error in procedendo“, che legittima l’esercizio, ad opera del Giudice di legittimità, del potere di diretto che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia.
Il lavoratore, invece, si limita genericamente a rinviare all’atto di appello e neppure spiega per quali motivi, ovvero sotto quali profili, l’impugnazione dell’INAIL avrebbe dovuto essere considerata inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c.
Altrettanto genericamente il ricorrente prospetta il difetto di interesse ad impugnare dell’INAIL dato che omette di trascrivere, o perlomeno di sinteticamente riportare, il contenuto dell’appello dalla medesima proposto.
Il ricorrente fa riferimento sia alla difformità tra la assunta testimonianza ed il contenuto dell’atto introduttivo, sia alla inattendibilità del teste escusso, sia alla totale mancanza di fotografie del mezzo incidentato.
Ebbene, quando la sentenza impugnata è fondata su una pluralità di rationes decidendi, una delle quali non risulta impugnata ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata quale autonoma ratio decidendi, non risulterebbe idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione non oggetto di censura.
Al di là di questo, viene sollecitato il riesame del fatto e della prova, che è precluso alla Corte di Cassazione, seguendo il granitico orientamento secondo cui La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al Giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento.
In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno