I Giudici hanno ritenuto che la condotta della donna, caduta a causa dell’inciampo in un tombino, integrasse il caso fortuito incidentale interruttivo del nesso di causalità tra la cosa e il pregiudizio subito

Aveva agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta, con conseguenti lesioni personali, determinata dall’inciampo in un tombino di ispezione fognaria sito sulla sede stradale.

L’istanza era stata respinta sia in primo grado che in appello. In particolare, la Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che non era configurabile, anche nell’ipotesi (nel caso non provata) di esistenza di un nesso causale tra la sconnessione del tombino ed il pregiudizio subito, la responsabilità ex art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia) del Comune convenuto in ragione dell’idoneità del comportamento della danneggiata a configurare il c.d. caso fortuito incidentale, interruttivo del nesso di causalità. Ciò in forza di condizioni soggettive ed oggettive quali: la presenza di una mera irregolarità del manto stradale facilmente superabile attraverso una condotta accorta e prudente, maggiormente richiesta dalla circostanza che la danneggiata si trovava ad attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali; la giovane età della danneggiata (43 anni) che la dotava “di buona capacità sensoriale e percettiva rispetto ad eventuali situazioni di insidia e/o pericolo presenti sul proprio percorso”; la conoscenza dello stato dei luoghi ove il fatto era avvenuto, avendo la stessa la propria abitazione non distante (a circa 100-150 metri) dal luogo del sinistro; la sussistenza di una buona visibilità e luminosità del tratto stradale.

Nel ricorrere per cassazione l’attrice eccepiva che la Corte di merito avesse ritenuto idoneo il comportamento della danneggiata a configurare un caso fortuito e, pertanto, ad interrompere il nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa, senza esaminare se tale condotta potesse ritenersi imprevedibile, eccezionale o anomala da parte del custode;

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 10030/2020 ha ritenuto il ricorso inammissibile.

Per i Giudici Ermellini, la decisione della Corte d’appello di Bari si poneva, infatti, in armonia rispetto al principio secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; una volta provate tali circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.

Tuttavia, “nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per se statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non evitabile, il danno”.

Nel caso esaminato, il Giudice di secondo grado, con motivazione tutt’altro che apparente, ma chiara ed intelligibile, aveva ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la sconnessione del tombino ed il pregiudizio patito dalla donna a causa dell’inciampo al c.d. caso fortuito incidentale, poiché, nonostante la presenza di condizioni oggettive e soggettive (analiticamente individuate e tenute in considerazione in sentenza), il comportamento disattento, imprudente ed distratto, era risultato idoneo a recidere detto nesso causale.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

GRADINO POCO ILLUMINATO, NESSUN RISARCIMENTO PER LA CADUTA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui