Il comportamento colposo del danneggiato, caduto a causa di un gradino poco illuminato sulla pavimentazione esterna di un centro commerciale, integra il caso fortuito, escludendo il nesso causale tra la cosa e il danno

Aveva agito in giudizio al fine di ottenere la condanna  al risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta determinata dalla presenza di un insidioso gradino poco illuminato sulla pavimentazione esterna di un centro commerciale, chiamando in causa il Condominio a cui era affidata la gestione degli spazi comuni antistanti il gruppo di negozi.

Il Tribunale, in primo grado, accoglieva l’istanza ex art. 2051 c.c (danno cagionato da cosa in custodia) condannando il condominio a risarcire i danni. La sentenza veniva però riformata in appello: la Corte territoriale, rigettava la domanda attorea avendo ritenuto non sussistente il nesso di causalità tra danno e evento. Infatti, secondo il Collegio distrettuale, l’evento sarebbe stato imputabile al comportamento colposo del danneggiato, non avendo egli utilizzato la prudenza richiesta ordinariamente a colui che cammina in un luogo poco illuminato ed integrandosi così l’ipotesi di caso fortuito con la conseguente interruzione del nesso di causa.

Nell’impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte, i ricorrenti eccepivano  l’illogicità della motivazione là dove veniva rilevato che il caso fortuito può essere integrato completamente dalla condotta incauta del danneggiato. A loro dire il caso fortuito dovrebbe essere riferito ad avvenimenti esterni assistiti dalla imprevedibilità ed eccezionalità che si inseriscono improvvisamente nell’azione del soggetto, senza rilevare in alcun modo la colpa dello stesso.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10010/2020 ha ritenuto, tuttavia, di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso.

Gli Ermellini hanno chiarito che, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c.(risarcimento per fatto illecito), il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso casuale colposo ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno, integrando gli estremi del caso fortuito. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento danno.

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