Respinto il ricorso di padre e figlia condannati per il trasferimento di alcuni beni immobili per evitare il sequestro preventivo degli stessi per il recupero di imposte evase

Con la sentenza n. 15594/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un uomo e dalla figlia contro la decisione con cui il Tribunale, in qualità di giudice del riesame della cautela reale, aveva rigettato l’impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto alcune unità immobiliari urbane cedute dal padre alla donna. Un trasferimento che, secondo l’accusa, era finalizzato a sottrare i beni alla possibile azione esecutiva per il recupero di imposte evase, in violazione dell’art. 11 del dlgs n. 74 del 2000.

Nel ricorrere per cassazione, padre e figlia  eccepivano che in sede di merito non era stata considerata la effettiva causale che le due attribuzioni patrimoniali avevano avuto, ovvero la corresponsione da parte dell’uomo alla figliola “del coacervo dei contributi che egli le doveva a titolo di assegno di mantenimento, contributi da lui mai versati con regolarità, in attuazione degli obblighi dal medesimo assunti in occasione della separazione e del successivo divorzio intervenuto fra lui e la madre della ricorrente”, affidataria della prole avuta dai due nel corso del matrimonio.

Per la Suprema Corte, tuttavia, il ricorso è inammissibile.

Per i Giudici Ermellini, il Tribunale aveva ampiamente chiarito le ragioni per cui aveva disatteso la tesi difensiva dei ricorrenti. Tesi che si presentava “in sé contraddittoria, in quanto delle due operazioni immobiliari realizzate, l’una, secondo la stessa tesi dei ricorrenti, non sarebbe neppure stata vantaggiosa per l’acquirente posto che il prezzo che costei avrebbe versato, singolarmente tramite denaro contante, sarebbe stato persino superiore al valore di mercato del bene acquisto, sebbene costei fosse creditrice del padre, mentre la seconda sarebbe stata frutto di un moto di generosità”.

Si tratterebbe in entrambi i casi di atteggiamenti distonici rispetto alla ritenuta e dichiarata esigenza di soddisfare un credito che la figlia avrebbe vantato verso il padre.

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