In materia di sequestro preventivo, le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente
Si era vista respingere, sia dal Gip che dal Tribunale, la richiesta di restituzione del libretto di deposito al risparmio in cui confluiva la sua pensione, di ammontare inferiore al triplo dell’assegno sociale, dopo essere stata destinataria di un provvedimento di sequestro preventivo.
L’anziana, nel ricorrere per cassazione, eccepiva che i giudici di merito non avessero rispettato il prevalente orientamento giurisprudenziale in base al quale, secondo quanto disposto dall’art. 545 c.p.c., il sequestro non può mai avere ad oggetto una somma pari al triplo dell’assegno sociale, nonché, a maggior ragione, una di ammontare inferiore.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8822/2020, ha ritenuto di accogliere la doglianza della signora, annullando senza rinvio l’ordinanza di rigetto impugnata
I Giudici Ermellini, ritenendo sufficientemente dimostrato il fatto che sul libretto di deposito confluissero soltanto i ratei di pensione della ricorrente, hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale per cui, anche in materia di sequestro preventivo, possono trovare applicazione i limiti di impignorabilità e sequestrabilità di somme provenienti da trattamenti retributivi e pensionistici, di cui all’art. 545 c.p.c., essendo essi finalizzati a tutelare dei diritti inalienabili della persona.
Dal Palazzaccio hanno chiarito che, in materia di azioni esecutive, “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo a pensione, o di assegni di acquiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.”
Tali disposizioni, per la Suprema Corte, non possono che risultare applicabili anche in materia di sequestro preventivo, in quanto rispondono alla volontà del legislatore di assicurare al cittadino la tutela dei propri diritti inviolabili e la garanzia del minimo vitale. Nel caso in esame, considerato che il saldo del libretto di deposito al risparmio intestato all’imputata era inferiore alla soglia di non sequestrabilità, il ricorsoè stato ritenuto meritevole di accoglimento.
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