Il proprietario si era servito del cane di sua proprietà, di razza pitbull, per incutere timore alla parte offesa e a persone a quest’ultima legate

Con la sentenza n. 10992/2020 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dal proprietario di un pitbull contro la misura che disponeva il sequestro preventivo dell’animale. Secondo l’accusa, nello specifico, l’uomo avrebbe utilizzato il cane per realizzare una delle condotte del delitto di atti persecutori, provvisoriamente contestatogli, in danno di una donna, aizzandolo contro il fidanzato della stessa.

Nell’impugnare il provvedimento davanti alla Suprema Corte di Cassazione, il ricorrente eccepiva che il Tribunale del Riesame, onde sostenere l’attualità e la concretezza del periculum in mora, avesse valorizzato un precedente episodio, risalente a due anni prima, in cui, secondo l’accusa, il cane si era scagliato contro la parte offesa, senza tener conto di una serie di evidenze indiziarie attestanti, per un verso, che il fatto richiamato era fuori contestazione, in quanto l’addebito mossogli comprendeva condotte ricomprese in un periodo successivo.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il ricorso inammissibile.

Il Tribunale del Riesame aveva compiutamente spiegato come il proprietario del cane fosse aduso a servirsi del cane di sua proprietà, di razza pitbull e del quale era conclamata l’effettiva pericolosità, per incutere timore alla parte offesa  e a persone a quest’ultima legate, come accaduto nei confronti del fidanzato. Era di tutta evidenza, quindi, che il richiamo al fatto fuori contestazione di due anni prima era stato legittimamente utilizzato dal decidente per comprovare la pericolosità in concreto dell’animale, ritenuta perdurante sino all’attualità, come attestato dall’aggressività dimostrata dall’animale nel successivo episodio.

La decisione non era quindi censurabile poiché il ricorso in cassazione avente ad oggetto “ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice”.

La redazione giuridica

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