Il divieto di avvicinamento può essere esteso a soggetti ulteriori rispetto alla vittima a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano tale limitazione

In tali termini si è espressa la Suprema Corte (sez. V Penale, sentenza n. 28393 del 12 ottobre 2020). Il GIP del Tribunale di Pisa disponeva nei confronti di un uomo indagato per atti persecutori il divieto di avvicinamento alla vittima, sua ex convivente, ai suoi congiunti e ai luoghi da essi frequentati, nonché il divieto di comunicare con la stessa vittima.

Il Tribunale del Riesame di Firenze riformava parzialmente l’ordinanza, limitando il divieto di avvicinamento alla vittima e ai figli minori della coppia, riducendone inoltre l’operatività all’abitazione della donna, al suo luogo di lavoro e alle scuole frequentate dai figli.

L’imputato impugna in Cassazione lamentando che il Tribunale non motivava le ulteriori esigenze cautelari che confermavano la misura del divieto nei confronti dei figli minori.

Gli Ermellini ritengono il ricorso dell’uomo fondato.

Preliminarmente, la norma che disciplina il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilisce:

  1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275 bis.
  2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
  3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
  4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Evidenziano gli Ermellini che risultano ampiamente argomentate da parte del Tribunale le esigenze cautelari nei confronti della vittima, ma nulla è stato motivato con riferimento al divieto di avvicinamento ai figli minori.

Risulta contrastante il ragionamento del Giudice di merito laddove, da un lato afferma che l’indagato non ha mai tenuto comportamenti scorretti nei confronti dei figli, dall’altro conferma comunque il divieto di avvicinamento nei loro confronti.

La Corte rammenta che in tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento può essere esteso a soggetti ulteriori rispetto alla persona offesa, sempre che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano tale limitazione.

Ciò in quanto, le ragioni che giustificano la limitazione, devono essere equilibrate tra le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti tra i terzi e l’indagato.

Per tali ragioni, la Suprema Corte, accoglie il ricorso dell’uomo e annulla il provvedimento per carenza di motivazione, rinviando al Tribunale per un nuovo esame.

Avv. Emanuela Foligno

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