L’intervento, essendo finalizzato al miglioramento della estetica della paziente non esonera i Medici da una condotta operatoria diligente, prudente e perita.

Una donna, in seguito a una addominoplastica non soddisfacente, cita a giudizio dinnanzi il Tribunale di Forlì (sentenza n. 424 del 12 giugno 2020) la Casa di Cura privata e il chirurgo onde vedere acclarata la loro responsabilità per i danni conseguenti all’intervento.

La donna eccepisce il risultato dell’intervento con riferimento agli esiti cicatriziali antiestetici e fastidiosi, in particolare le cicatrici dell’intervento provocherebbero un aspetto molto innaturale dell’addome, lasciando un solco visibile sotto gli indumenti per correggere il quale sarebbe stato necessario un nuovo intervento di lipo – addominoplastica.

Contesta, inoltre la genericità del consenso informato che non riportava le caratteristiche dell’intervento specifico.

Si costituiscono i convenuti ed eccepiscono che la attrice avrebbe taciuto la propria anamnesi di diabete correlato a insulino-dipendenza, circostanza idonea a determinare un contributo causale decisivo in relazione agli esiti dell’intervento in questione, oltre all’aumento di peso intervenuto successivamente.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale e prove testimoniali.

Dalla CTU emerge l’esito del trattamento di addominoplastica non soddisfacente.

Nello specifico: “la cicatrice ombelicale è ovulare e obliqua, per errore di esecuzione dell’intervento chirurgico plastico; la cicatrice chirurgica è caratterizzata dalla presenza di 33 braccetti satelliti, perché determinata da una sutura a punti staccati laddove invece si sarebbe dovuta eseguire una sutura intradetermica e, in ogni caso, tale da non determinare la grossolana cicatrice che invece è presente; l’addome, in conseguenza di una irregolare rimozione di lembo cutaneo e sottocutaneo da parte dell’operatore è asimmetrico e solo in parte ha perso la sua caratteristica di addome pendulo”.

Ciò accertato, il Giudice evidenzia che la responsabilità lamentata riguarda la materia della chirurgia estetica e che il fatto che l’intervento programmato fosse finalizzato al miglioramento della estetica della paziente non esime dal sottoporre la condotta operatoria al consueto vaglio di diligenza, prudenza e perizia.

Anzi, viene sottolineato che proprio la materia della chirurgia estetica impone che del risultato estetico si tenga conto per la valutazione della correttezza della prestazione medico chirurgica in oggetto.

Il CTU ha evidenziato che la condotta operatoria riporta una erronea esecuzione, sotto il profilo in particolare della esecuzione della sutura.

Per tali ragioni viene affermata la responsabilità professionale dei convenuti.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, vengono analizzate le diverse voci indicate dalla paziente.

Relativamente al danno patrimoniale, la paziente chiede la restituzione della somma corrisposta per l’effettuazione dell’intervento estetico e il pagamento delle spese necessarie per l’intervento correttivo quantificate dal CTU in euro 5.000,00.

Quanto speso dalla donna per l’intervento estetico non può essere oggetto di restituzione poiché non viene chiesta la risoluzione del contratto, che comunque andava formulata tempestivamente.

La richiesta inerente le spese riguardanti l’intervento correttivo costituisce una duplicazione perché il danno complessivamente patito, come indicato in CTU nella misura del 5.5% è già comprensivo di tale aspetto e non può, quindi, essere liquidato sia il danno biologico accertato, sia le spese di un futuro intervento correttivo.

La refusione delle spese di CTP non viene riconosciuta poiché le fatture prodotte non risultano quietanzate e non possono costituire prova del danno.

Parimenti non rimborsabili le spese legali stragiudiziali in quanto non hanno assunto autonoma rilevanza, essendo derivanti da attività prodromica all’instaurazione del giudizio.

Relativamente al danno non patrimoniale il Tribunale riconosce il danno biologico permanente nella misura del 5.5% – come quantificato dalla CTU – e liquida la voce applicando le tabelle previste per la liquidazione dei danni micropermanenti derivanti da sinistro stradale.

Le suddette tabelle trattano la liquidazione del danno biologico senza nulla riconoscere al danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima, che deve essere integrato attraverso la personalizzazione del punto percentuale

In considerazione di ciò, considerate le caratteristiche del danno patito dalla donna che incidono non solo sulla sfera della integrità psicofisica, ma anche sulla percezione del suo aspetto esteriore creando presumibili disagi anche in situazioni della vita quotidiana, viene riconosciuta la personalizzazione del danno tabellare, al fine di garantire il ristoro anche della sfera morale ingiustamente lesa.  

Riguardo il danno non patrimoniale da lesione del diritto di autodeterminazione, per carenza di corretta informazione sulla natura dell’intervento e le possibili conseguenze, il Tribunale osserva che l’intervento non è stato correttamente eseguito, cosicchè le conseguenze pregiudizievoli subite dalla donna non possono ritenersi complicanze non imprevedibili di un intervento correttamente eseguito, bensì il risultato di una condotta professionalmente non corretta; in secondo luogo la paziente non ha mai allegato che, in caso di informazione più completa o meno generica, avrebbe scelto di non operarsi, né ha fornito prove in tale senso.

Conseguentemente i presupposti per il risarcimento del danno da mancato consenso informato non vengono ritenuti sussistenti.

In conclusione il Tribunale riconosce alla danneggiata il danno biologico permanente come quantificato dalla CTU, oltre alla personalizzazione, il rimborso delle spese di lite e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a malasanita@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Danno differenziale: senza termine di paragone impossibile la valutazione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui