Stalking, risarcimento del danno anche al marito e alla figlia

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In tema di stalking anche il marito e la figlia della vittima hanno diritto a farsi riconoscere il danno per la condotta tenuta nei confronti della donna

Una coppia di coniugi, in proprio e in qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Grosseto (sentenza n. 591 del 21 agosto 2020) un uomo colpevole di stalking, il cui procedimento penale si concludeva con sentenza di patteggiamento, onde ottenere il risarcimento dei danni patiti.

La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prove testimoniali ed espletamento di CTU medico-legale.

Preliminarmente il Tribunale di Grosseto da atto che dalla documentazione prodotta si evince che il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto ha applicato nei confronti del convenuto la pena di mesi quattro di reclusione, a seguito di richiesta di patteggiamento con riferimento all’imputazione per il reato di stalking per avere, con condotte reiterate, molestato per anni attraverso telefonate minacciose e a sfondo sessuale.

Il fatto che il convenuto abbia patteggiato la pena, comporta, sostanzialmente, un’inversione degli oneri probatori.

La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che la sentenza penale per patteggiamento costituisce un importante elemento di prova per il Giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.

Ne deriva che la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall’onere della prova.

Ciò detto, il Tribunale analizza la posizione della donna stalkizzata ed evidenzia che dalle risultanze testimoniali emerge l’effettivo sconvolgimento della donna, la sofferenza patita e il cambiamento drastico delle abitudini di vita.

I CTU, hanno accertato che la donna ha sperimentato un destabilizzante evento traumatico che per la durata, le modalità perverse e la valenza altamente minacciosa con le quali si è realizzato, è stato di intensità e rilevanza tale da incidere concretamente sulla sua psiche fino a produrre una sintomatologia riconducibile a un “disturbo post tramatico da stress”.

Hanno aggiunto, inoltre, che nonostante il miglioramento dovuto alle terapie farmacologiche intraprese, la donna manifesta ancora un importante disturbo di adattamento cronico, con ansia ed umore depresso.

Il relativo danno biologico viene quantificato nella misura dell’11% di postumi permanenti, liquidato sulla base delle tabelle milanesi  per l’importo di euro 25.755,00, oltre al periodo di inabilità.

Oltre a ciò, viene applicata una personalizzazione del danno con aumento del 30% in considerazione del fatto che la donna ha drasticamente mutato le proprie abitudini di vita, evitando di uscire, financo rinunciando ad andare al lavoro, e per la compromissione  della vita affettiva coniugale e della sfera sessuale.

Il complessivo danno alla donna viene, pertanto, liquidato in euro 60.481,50.

Riguardo la posizione della figlia della donna stalkizzata il Tribunale richiama la CTU che ha accertato un danno all’integrità psico-fisica, nello specifico un disturbo di adattamento post traumatico di carattere moderato, data la giovane età,  tale da determinare una lesione da cui sono derivati postumi permanenti pari al 7%.

Oltretutto, le risultanze istruttorie -specifica il Tribunale-, fanno ritenere provata la sussistenza di un nesso causale tra il danno della minore e l’evento illecito, considerata l’evidente interazione tra lo stress traumatico subito dalla bambina -che all’insorgere degli eventi aveva 11 anni-, e la condotta persecutoria posta in essere nei confronti della di lei madre, con telefonate a sfondo sessuale pervenute per anni al telefono dell’abitazione familiare.

Anche per la liquidazione del danno biologico dell’adolescente vengono utilizzate le tabelle milanesi addivenendosi all’importo di euro 14.743,00.

Per la posizione del marito della donna stalkizzata il Tribunale richiama la CTU che ha accertato in capo all’uomo “aspetti di irritabilità, rimuginazione, frequente elevazione della quota ansiosa e rabbia repressa, quali sintomi di ipereccitabilità umorale che, ragionevolmente, risultano essersi prodotti in conseguenza delle sofferenze a lungo sperimentate nel corso della vicenda che lo ha visto vittima, assieme alla moglie e alla figlia, di una vera e propria persecuzione ad opera di uno stalker”, tale da determinare postumi permanenti nella misura del 3%, oltre il periodo di inabilità.

Anche per l’uomo vengono applicate le tabelle milanesi addivenendosi all’importo di euro 12.891,00.

In conclusione il Tribunale di Grosseto condanna lo stalker a risarcire agli attori l’importo complessivo di euro 91.011,18, di cui euro 2.895,68 a titolo di danno patrimoniale, oltre alle spese di lite e delle CTU.

La decisione qui a commento è da ritenersi condivisibile sotto tutti i profili.

Il Tribunale ha considerato tutte gli aspetti risarcitori scaturenti dall’odioso reato di atti persecutori, ivi compresa la compromissione della serenità della coppia di coniugi, applicando la giusta personalizzazione del danno alla vittima del reato.

Avv. Emanuela Foligno

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