Le spese medico-legali sostenute possono essere liquidate solo se viene provato contabilmente il pagamento

Il caso in esame riguarda un sinistro stradale ove la persona danneggiata chiedeva anche il rimborso delle spese medico-legali sostenute prima  e durante il giudizio civile.

In tema di spese medico legali sostenute dalla parte il giudice può procedere alla liquidazione solo se è provato il pagamento con fattura, in tal senso il preavviso di pagamento, o preavviso di fattura, o nota proforma, non costituiscono prova del pagamento.

Un uomo conviene in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Acireale il responsabile del sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto.

Il Giudice di Pace condannava la Compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni patiti, ma respingeva il danno patrimoniale inerente le spese Medico-legali sostenute poiché non risultava l’effettivo pagamento.

L’uomo impugna la decisione del Giudice di Pace dinanzi al Tribunale di Catania, in qualità di giudice d’appello (sentenza n. 2802 del 27 agosto 2020).

Nello specifico, l’uomo lamenta il mancato riconoscimento delle spese Medico-legali ed evidenzia che la relativa prestazione professionale doveva considerarsi effettivamente espletata avendo il Medico-legale partecipate alle operazioni peritali in contraddittorio con la controparte.

Evidenzia, inoltre, l’uomo che l’allegazione nel giudizio di primo grado del preavviso di parcella del Medico-legale indica, per l’appunto, che lo specialista è in attesa del pagamento.

Il Tribunale, tuttavia, non ritiene fondato l’appello dell’uomo.

Il Giudice di primo grado – viene sottolineato- non ha negato il diritto della parte ad ottenere il rimborso delle spese sostenute dopo il sinistro per assistenza medico-legale, ma ha negato la domanda di condanna sul corretto presupposto che la parte non aveva provato l’avvenuto concreto esborso.

Per il rimborso delle spese è specifico onere di chi ne chiede il ristoro provare di avere concretamente sostenuto il relativo esborso e, in concreto, di avere corrisposto la somma di cui viene domandata la restituzione.

Nel caso concreto, non solo manca la prova dell’avvenuto esborso ma, esplicitamente, la parte ha rappresentato di non avere ancora effettuato alcun pagamento.

Conseguentemente, il rigetto da parte del Giudice di primo grado della domanda di rimborso di spese che la parte non ha ancora sostenuto deve considerarsi corretto.

Eguale sorte, specifica il Tribunale, spetta alle spese stragiudiziali di assistenza legale.

Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale, seguita da attività giudiziale, e non considerate nella nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c., possono formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente.

L’attività di assistenza legale stragiudiziale, per poter essere oggetto di valutazione nel processo, deve essere autonoma rispetto alle tipiche attività processuali.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a incidentistradali@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Sinistro stradale e danno alla persona: la vittima va sempre soccorsa

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui