Non compete al responsabile provinciale della manutenzione la riparazione del manto stradale, a prescindere dalla pericolosità, o meno, dell’avvallamento

La vicenda approda in Cassazione (sez. IV, sentenza n. 28305 del 12 ottobre 2020), a seguito di impugnazione della decisione resa dal Tribunale di Lanciano in qualità di Giudice d’appello, con la quale in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Lanciano, veniva assolto il responsabile provinciale della manutenzione stradale dall’accusa di lesioni personali colpose per essere i fatti ascritti non costituenti reato.

L’oggetto dell’addebito veniva mosso all’imputato nella sua qualità di soggetto responsabile della manutenzione del tratto di strada provinciale ove avveniva il sinistro stradale.

Un automobilista, dopo essere uscito da una curva, perdeva il controllo del veicolo e subiva lesioni fisiche  a causa – secondo l’imputazione – di un avvallamento (non visibile nè in alcun modo segnalato) di circa 15 – 20 centimetri di profondità per 4 metri di lunghezza presente sulla corsia di marcia.

Nel ribaltare il giudizio di condanna di primo grado, il Tribunale di Lanciano ha osservato che non poteva parlarsi di una buca, nè di una vera e propria insidia, atteso che l’avvallamento – secondo quanto emerso dall’istruzione dibattimentale – misurava circa 4 – 5 metri di lunghezza e dai 10 ai 20 centimetri di profondità.

Inoltre, esso era posizionato a circa 42 metri dopo l’uscita della curva ed era perfettamente visibile, anche in considerazione del fatto che il sinistro si era verificato nel primo pomeriggio di una giornata soleggiata a traffico scarso con nessuna limitazione della visibilità.

Il giudicante d’appello ha inoltre escluso la responsabilità dell’imputato sotto il profilo del nesso causale, riconducendo la causa dell’accaduto esclusivamente al comportamento colposo dell’automobilista.

Il danneggiato lamenta in Cassazione che il Giudice d’appello non abbia tenuto in considerazione le dichiarazioni del responsabile provinciale della manutenzione della strada il quale aveva affermato che, dopo l’incidente, veniva eseguito un primo intervento di manutenzione con apposizione di segnaletica a terra e della pericolosità dell’avvallamento in questione.

L’omessa valutazione di tali elementi dichiarativi si appalesa, secondo il danneggiato, come arbitraria e non compatibile con il principio del libero convincimento del giudice.

Lamenta, inoltre, l’automobilista che la sentenza d’appello risulta viziata, non fornendo un adeguato percorso motivazionale in ordine al nesso di causalità e al concorso della persona offesa e discostandosi dai criteri e dai principi generali applicabili al riguardo in ambito penale, in base ai quali, se l’imputato, nella sua qualità di garante, avesse segnalato la presenza di deformazioni nella sede stradale nel tratto di strada incriminato, l’evento non si sarebbe verificato.

La Suprema Corte considera il ricorso infondato in quanto finalizzato a sollecitare indebitamente, in sede di legittimità, una valutazione alternativa del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudice di merito.

Ricordano gli Ermellini che il sindacato di legittimità deve essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, e che sono ininfluenti le minime incongruenze.

Inoltre, sono precluse al giudice di legittimità le riletture degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Ad ogni modo, non può qualificarsi come confessorio quanto affermato dall’imputato circa le successive opere di manutenzione eseguite sul tratto di strada luogo del sinistro.

Difatti il Giudice d’appello ha correttamente considerato che la mancata riparazione del manto stradale non competeva all’imputato il quale, per altro, aveva evidenziato la carenza di persone e di attrezzature e la necessità di provvedere quanto prima alla manutenzione sia di quello che di altri tratti stradali rientranti nella sua zona.

Inoltre dalle deposizioni dei testi e dal materiale fotografico si evince che l’avvallamento, anche in relazione alle condizioni di luce, di tempo e di traffico al momento dell’incidente, era tale da risultare perfettamente visibile all’uscita della curva, in un tratto di strada ove peraltro da anni non si verificavano incidenti, come riferito da più testimoni.

La pericolosità dell’avvallamento, non risolverebbe comunque il profilo dell’attribuzione di responsabilità in capo al responsabile della manutenzione, che, comunque, si era tempestivamente attivato per segnalare i problemi al manto stradale anche con riguardo al tratto di strada ove si verificò l’incidente.

Ed invero, una volta chiarito che non competeva all’imputato provvedere direttamente alla riparazione del manto stradale, e che egli aveva però segnalato tempestivamente ai suoi superiori la necessità di provvedere alla manutenzione del tratto stradale, risulta del tutto disarticolato il ragionamento controfattuale sviluppato dal ricorrente, che muove da opposte premesse.

Il ricorso viene integralmente respinto e l’automobilista viene condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Avv. Emanuela Foligno

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