Respinto il ricorso di un uomo accusato di atti persecutori che invocava l’inammissibilità delle videoriprese nelle aree condominiali comuni effettuate dalla parte offesa
Le videoriprese nelle aree condominiali comuni sono “videoriprese non effettuate dalla polizia giudiziaria” e pertanto “non possono essere assimilate, quanto ai presupposti di ammissibilità, ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di cui all’art. 266 c.p.p. “. Pertanto, nel caso di immagini registrate derivanti da “videoregistrazioni provenienti da privati, installate a fronte anche di esigenze di sicurezza delle parti comuni, poi acquisite come documenti ex art. 234 c.p.p. (e non quale prova atipica), i fotogrammi estrapolati da detti filmati non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità”.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 32544/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato da un imputato destinatario di una misura cautelare di divieto di avvicinamento in relazione all’imputazione provvisoria di atti persecutori.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente denunciava inosservanza di norme processuali in riferimento alle captazioni ambientali aventi ad oggetto comportamenti non comunicativi (immagini) e comunicativi (audio) effettuate all’interno dello studio professionale (nelle parti comuni dello stesso e nel locale bagno) e nelle parti condominiali, denunciate come inutilizzabili ed anche con riferimento alla disciplina della prova atipica e alla necessità del procedimento autorizzativo ex art. 266 c.p.p..
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alla doglianza proposta.
Le censure si concentravano sulle videoregistrazioni effettuate di nascosto dalla persona offesa nello studio professionale e, in particolare, in determinati locali indicati dal ricorrente come oggetto della tutela domiciliare.
Lo stesso ricorso, così come l’ordinanza impugnata, però, richiamava l’esistenza, nel compendio indiziario valorizzato dall’ordinanza applicativa, di videoregistrazioni ottenute attraverso l’installazione di telecamere all’ingresso del fabbricato, “in zona condominiale e di uso comune”. Conclusione, questa, in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità che escludono la configurabilità del delitto di cui all’art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), con riferimento a riprese relative ad aree condominiali ed anche a spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei.
Dal momento che i gravi indizi ex art. 273 c.p.p. tratti dalle registrazioni effettuate in aree comuni dello stabile sono senz’altro al riparo dalla censura di inutilizzabilità proposta dal ricorso – hanno concluso dal Palazzaccio – “l’incidenza delle ulteriori videoregistrazioni e, dunque, la loro decisività ai fini del presupposto indiziario – non è oggetto di specifica – e non meramente assertiva – deduzione”. Da li la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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