Respinto il ricorso di un motociclista coinvolto in un incidente stradale che contestava il mancato riconoscimento della futura capacità lavorativa, in termini di chance perduta

Era rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre guidava un motociclo. Nello specifico era stato urtato da un autocarro che in quel momento faceva avventatamente marcia indietro.

L’uomo aveva ottenuto una rendita ed un risarcimento da parte della Compagnia assicurativa per il danno differenziale rispetto a quello a carico dell’Inail. Ritenendo insufficiente l’ammontare di quest’ultimo, tuttavia, aveva agito in giudizio nei confronti dell’Assicurazione per ottenere il riconoscimento di una somma maggiore.

Il Tribunale aveva liquidato un ammontare complessivo di 238.751,00 euro, con ciò ritenendo il ricorrente integralmente risarcito, e aveva osservato che costui avesse percepito più della somma liquidata, ma senza obbligo di restituzione dell’eccesso, non avendo la compagnia di assicurazione fatto domanda di restituzione.

Il centauro aveva proposto appello, dolendosi della mancata considerazione della personalizzazione del risarcimento e del mancato riconoscimento della futura capacità lavorativa, in termini di chance perduta.

Il gravame, tuttavia, era stato respinto per il difetto di prova degli elementi, da un lato, necessari ad una personalizzazione, per altro verso a dimostrare una qualche futura attività lavorativa che possa dirsi pregiudicata dall’incidente.

L’uomo si rivolgeva quindi alla Suprema Corte di Cassazione ma anche i Giudici Ermellini, con l’ordinanza n. 27621/2020, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte.

Dal Palazzaccio hanno infatti rimarcato come la sentenza impugnata avesse dato conto del motivo di appello riguardante la personalizzazione del danno sottolineando il ricorrente non avesse allegato circostanze specifiche che potessero giustificare una personalizzazione, essendosi limitato ad allegare a tal fine la sua età e la gravità delle lesioni;  elementi, questi ultimi, che la corte di merito aveva ritenuto insufficienti per una personalizzazione, costituendo invece elementi che entrano nel calcolo della liquidazione strandard, ossia tabellare.

Quanto invece al mancato riconoscimento del danno per la perdita della capacità lavorativa futura, indicato come una perdita di chance, la Corte di appello aveva evidenziato che il ricorrente non avesse allegato alcunché a dimostrazione di cosa avrebbe fatto in futuro e di come la sua invalidità potesse avere incidenza sulla capacità di lavoro; in sostanza aveva ritenuto il motivo di appello del tutto privo sia di allegazione che di prova.

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