A chi spetta addurre elementi dai quali desumere un eventuale non corretto funzionamento dell’etilometro in caso di guida in stato di ebbrezza?

Con l’ordinanza n. 34395/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un automobilista ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. L’uomo, nel rivolgersi alla Suprema Corte deduceva la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., per omessa rinnovazione del dibattimento finalizzata all’assunzione di una prova decisiva diretta ad accertare, attraverso acquisizioni testimoniali e attraverso l’espletamento di perizia, il grado di umidità presente nell’aria al momento del controllo, suscettibile, a suo avviso, di influire sul corretto funzionamento dell’etilometro, nonché la presenza nell’organismo dell’enzima alcoldeidrogenasi.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza inammissibile per manifesta infondatezza.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale la mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.

Inoltre, il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo.

Nel caso in esame, la Corte di merito, dopo aver rilevato che l’accertamento mediante alcoltest era stato eseguito in base alle modalità prescritte, aveva evidenziato che “è onere della difesa addurre elementi dai quali desumere eventuali vizi dello strumento utilizzato o errori nel suo impiego, ritenendo non necessaria ai fini della decisione la rinnovazione del dibattimento”.

Dal Palazzaccio hanno precisato che benché la giurisprudenza di legittimità si sia più recentemente orientata nel senso di ritenere che sia onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione, si è anche puntualizzato che, ove l’imputato solleciti la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 379 Reg. Esec. Cod. Strada, verta a suo carico un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito nei suoi confronti.

Nella specie tale onere di allegazione non era stato validamente assolto e le richieste del ricorrente risultavano dotate di carattere puramente esplorativo. Da li la decisione di rigettare il ricorso. 

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