Annullata la sentenza di condanna di uomo per il reato di detenzione di cocaina a fini di spaccio in quanto basata su una motivazione meramente congetturale
Era stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di detenzione di cocaina a fini di spaccio. L’uomo, tuttavia, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’apprezzamento della prova.
I Giudici di merito, a suo avviso, avevano ritenuto sussistente il reato nonostante la modesta quantità, e nonostante il mancato rinvenimento di un bilancino di precisione, di dischetti di cellophane, di mannitolo o sostanze similari, di appunti contenenti cifre e conteggi. La Corte territoriale, “all’esito di un ragionamento congetturale ed illogico”, aveva affermato che il luogo di occultamento dello stupefacente era “all’evidenza del tutto predittivo della destinazione della droga ad un successivo spaccio a terzi, non comprendendosi le ragioni per cui, se fosse stato un semplice assuntore, avrebbe dovuto detenere lo stupefacente in questione in un’area verde pubblica, agevolmente accessibile a terzi, con il rischio che altri se ne impossessassero”.
Inoltre riteneva che la decisione impugnata era affetta da illogicità e carenza di motivazione perché basata su mere congetture, non verificate in base all’id quod plerumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 10924/2020, ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando il caso al Giudice dell’appello per un nuovo esame.
La Corte territoriale, infatti, aveva confermato l’accertamento di responsabilità compiuto dal Giudice di primo grado sulla base del fatto che gli operanti avevano visto dalle telecamere di sorveglianza l’imputato che si dirigeva a piedi verso un giardino pubblico adiacente una palazzina facendo cadere alcuni involucri nella sua disponibilità; successivamente, lo stesso giorno, intorno alle ore 23,45, gli operanti si erano recati sul posto ed avevano trovato dei pacchetti di sigarette buttati a terra con all’interno due dosi di cocaina per complessivi grammi 1,1. La medesima dinamica si era ripetuta il giorno successivo. Le ulteriori registrazioni avevano poi ripreso l’uomo innervosirsi per il fatto che non aveva trovato lo stupefacente. Dalle videocamere era stato possibile verificare che l’imputato andava continuamente e più volte a giorno, anche in orari notturni, nell’area verde per riporre lo stupefacente, prelevarlo e controllarlo. Secondo il Tribunale era agevolmente deducibile che la sostanza fosse detenuta per essere destinata alla cessione a terzi dal fatto che l’imputato non avrebbe avuto alcun motivo di nasconderla fuori casa, se fosse stata destinata ad un consumo esclusivamente personale, non essendo un reato, ma un illecito amministrativo. Tale conclusione era stata confermata anche dalla Corte territoriale.
La Cassazione ha rilevato come la motivazione resa dai Giudici di merito fosse meramente congetturale e si scontrasse con il dato che le telecamere avevano registrato solo l’imputato “destreggiarsi” vicino all’albero.
Gli operanti non avevano invece visto altri soggetti né lo scambio dello stupefacente o di denaro. Pertanto, gli elementi valorizzati erano insufficienti ai fini dell’accertamento di responsabilità perché inidonei di per sé a destrutturare la tesi difensiva, in ipotesi plausibile, circa la detenzione di cocaina per il consumo personale.
I Giudici Ermellini hanno ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non è la difesa a dover dimostrare la destinazione all’uso personale della droga detenuta, ma è l’accusa che, secondo i principi generali, deve dimostrare (al di là di ogni ragionevole dubbio) la detenzione della droga per un uso diverso da quello personale.
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