L’uomo contestava l’affermazione della sua responsabilità penale per la detenzione di 10,5 grammi di cocaina, trattandosi di un quantitativo modesto detenuto per uso personale
Era stato condannato in sede di merito per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell’art. 73, comma 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990. L’uomo era accusato, nello specifico, di avere illecitamente detenuto 100 grammi di hashish, 212 grammi di marijuana e 10,5 grammi di cocaina.
Nel ricorrere per cassazione l’imputato contestava il giudizio di colpevolezza limitatamente alla detenzione dei 10,5 grammi di cocaina, trattandosi di un quantitativo modesto detenuto per uso personale essendo egli tossicodipendente come attestato dalla documentazione del Sert.
Per la Suprema Corte, che si è pronunciata sul caso con l’ordinanza n. 16929/2020, il ricorso è inammissibile perché generico, non essendosi la difesa adeguatamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte territoriale, infatti, aveva valorizzato, in modo non irrazionale, le modalità di occultamento dello stupefacente de quo (da cui erano ricavabili 55 dosi), rinvenuto in una busta nascosta in una parete attrezzata del salone, accanto all’involucro di hashish e a un bilancino di precisione: ciò a conferma dalla destinazione allo spaccio della cocaina, contraddistinta peraltro da un qualificato principio attivo.
A fronte di tali elementi e in considerazione della pluralità delle sostanze detenute, sintomatica di una certa dimestichezza nel settore dello spaccio degli stupefacenti, i giudici di merito erano quindi pervenuti alla ragionevole conclusione della penale responsabilità dell’imputato, e tanto anche in considerazione del fatto che la certificazione del Sert prodotta dalla difesa risaliva a circa sei anni prima.
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