Respinto il ricorso di un uomo condannato per le condotte violente e minacciose nei confronti dei genitori volte a ottenere i soldi per l’acquisto di droga
Maltrattamenti ed estorsione continuata. Questi i reati contestati a un uomo accusato di aver costretto i genitori con violenze e minacce, a cadenza quasi quotidiana, ad elargirgli soldi per l’acquisto di droga.
Nel ricorrere per cassazione l’imputato deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di estorsione. A suo avviso, in considerazione della mera minaccia verso gli ascendenti ricorreva, infatti, la scriminante di cui all’art. 649 del codice penale (non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti).
Inoltre eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia, fondata sulle dichiarazioni dei genitori che avevano richiamato due episodi nei quali, invece, si faceva riferimento soltanto ad ingiurie urlate ed a danneggiamento di oggetti, ma non a violenze o minacce.
Per la Suprema Corte, che si è pronunciata sul caso con la sentenza n. 16577/2020 il ricorso è infondato.
Gli Ermellini hanno rilevato come dall’integrazione delle motivazioni dei giudici del merito era emersa con chiarezza una valutazione delle risultanze processuali che, senza incorrere in vizio logico alcuno, aveva portato a riconoscere la sussistenza di entrambi i reati contestati, sulla base delle dichiarazioni non solo delle persone offese, ovvero i genitori ma anche di amici e vicini di casa, tanto che uno di questi aveva chiamato il 118 per richiedere aiuto in occasione di una violenta aggressione, nel corso della quale il padre dell’imputato era stato colpito con uno schiaffo e la madre era caduta a terra in preda a grave shock, con successiva diagnosi di stato di ansia, come verificato anche dai carabinieri sopraggiunti sul posto.
Fondandosi, pertanto, non soltanto sulle dichiarazioni delle persone offese – la cui attendibilità, peraltro, è stata riconosciuta anche alla luce del loro comportamento processuale, non essendosi costituite parti civili ed apparendo preoccupate per il figlio – anche su quelle di amici e vicini di casa, nonché su certificati medici e perfino sulle ammissioni degli addebiti da parte dello stesso imputato, pertanto, le sentenze di merito avevano evidenziato condotte abituali dell’uomo che, lungi dal presentarsi come sporadiche manifestazioni di un atteggiamento di contingente aggressività, senza vizi logici erano state ritenute tali da integrare persistenti vessazioni morali e materiali di differente natura ai danni delle persone offese, come tali idonee ad integrare il reato abituale di maltrattamenti in famiglia.
Allo stesso modo, le condotte non solo minacciose ma anche violente poste in essere ai danni dei genitori per ottenere il denaro necessario all’acquisto di stupefacenti, così come riferite nella sentenza di primo grado, non solo erano idonee a configurare l’ipotesi di cui all’art. 629 del codice penale ma erano incompatibili anche con la scriminante di cui all’art. 649 che, peraltro, non risultava essere stata previamente dedotta come motivo di appello.
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