Accolto il ricorso di un uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, che invocava la mancanza dei presupposti del reato risultando accertati due soli episodi vessatori nell’arco temporale di due mesi

Il delitto di maltrattamenti in famiglia costituisce un reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; il delitto si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione ex art. 81 c.p., comma 2, come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l’altra.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14417/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato in sede di merito per maltrattamenti in danno della moglie.

Nell’impugnare la sentenza di secondo grado l’imputato lamentava, tra gli altri motivi, che la Corte distrettuale avesse erroneamente ritenuto integrato il reato disciplinato dall’art. 572 del codice penale, in quanto ne avrebbero fatto difetto i presupposti e, in particolare, il requisito dell’abitualità, risultando accertati due soli episodi vessatori nell’arco temporale di due mesi, non essendovi prova di uno di questi ed essendosi svolti i fatti in un contesto di reciproca conflittualità tra i coniugi, in assenza di un atteggiamento di passiva soggezione della presunta vittima; tutti elementi che avevano portato il pubblico ministero a formulare una duplice richiesta di archiviazione del procedimento.

Per la Cassazione il ricorso è fondato.

La Corte d’appello, secondo gli Ermellini, nel ritenere integrato il reato di maltrattamenti, aveva omesso di dare un’esaustiva e convincente motivazione in ordine all’imprescindibile requisito dell’abitualità delle condotte maltrattanti. Il Giudice di secondo grado avrebbe innanzitutto dovuto considerare il brevissimo arco temporale coperto dall’imputazione, di un solo mese. In secondo luogo, avrebbe dovuto prendere atto del fatto che, in tale ristretto ambito cronologico, risultava essere stato accertato un solo episodio maltrattante, potendosi gli ulteriori episodi acclarati certamente considerare a fini di prova, ma non quali comportamenti rientranti nel fuoco della contestazione di maltrattamenti.

In considerazione di tali circostanze, i giudici il Collegio territoriale avrebbe dovuto attentamente illustrare le ragioni per le quali l’unico episodio violento indicato come commesso nell’intervallo temporale oggetto della contestazione potesse ritenersi espressione di un comportamento reiterato e sistematico, id est abituale, atto ad ingenerare un perdurante stato di prostrazione fisica e psichica della persona offesa, così da sostanziare il delitto di cui all’art. 572 c.p.. Da li la decisione di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello per un rinnovato accertamento del requisito dell’abitualità delle condotte maltrattanti.

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