Incidente mortale con auto pirata, risarcimento negato

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investito da un'auto pirata

La Corte di Napoli, ribaltando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dai genitori della vittima nei confronti del FGVS per un investimento da parte di un’auto pirata. I giudici hanno ritenuto insufficienti le prove sull’esistenza dell’auto pirata e inammissibili i motivi di ricorso. La Cassazione conferma (Cassazione civile, sez. III, 21/06/2024, n.17256).

La dinamica dell’incidente con l’auto pirata

Il sinistro si è verificato a Saviano il 31/3/2002 per la asserita esclusiva responsabilità del conducente di un’auto pirata (che si allontanava subito dopo l’impatto) che investiva violentemente la moto condotta dalla vittima.

I Giudici di Appello, così come aveva fatto il primo Giudice, hanno ritenuto inattendibili le due testimonianze svolte perché non credibile la presenza dei testi sul luogo del sinistro, conseguentemente non veniva considerata raggiunta la prova della esistenza dell’auto pirata.

I familiari della vittima deducono in Cassazione motivazione contraddittoria per avere la Corte d’appello, da un lato, escluso la documentazione penale come mezzo di prova perché tardivamente depositata, dall’altro, però, utilizzato un elemento contenuto in detta documentazione per fondare la propria decisione.

Il giudizio di rigetto della Suprema Corte

I ricorrenti indicano genericamente “documentazione penale”, omettendo però di riportarne il contenuto e soprattutto omettendo di dire se e quando essi siano stati prodotto in appello e dove essi sono reperibili e consultabili nel fascicolo di causa così come formato per il giudizio di cassazione.

Oltre a ciò nulla viene argomentato circa la decisività dell’omissione dell’esame dei documenti penali.

Nella specie, ciò che si deduce quale motivo di contraddittorietà ricade nella ipotesi del disallineamento dalle acquisizioni processuali, posto che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, essa poggerebbe su elementi istruttori che, secondo quanto affermato in sentenza, non erano stati ammessi.

Non risponde al vero, infatti, che la tempistica dell’arrivo dell’ambulanza in ospedale sia affermata in sentenza sulla base di documenti presenti nel fascicolo del procedimento penale, essendo essa invece chiaramente data per acquisita in motivazione, oltre che perché non contestata, anche perché desunta dalla “documentazione medica prodotta dagli attori”.

In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali.

Avv. Emanuela Foligno

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